Il ricorrente considera la convenzione non omologata un semplice contratto fra privati, protetta dalla libertà contrattuale e che può quindi essere disdetta unilateralmente, il che sarebbe avvenuto (cifra 7 del ricorso). Infine sostiene che con il consenso della moglie avrebbe ritrattato gli interessi e gli ammortamenti ipotecari con la banca per ridurli da CHF 2'070.– a CHF 1'650.–. In base a questa nuova situazione le parti avrebbero convenuto oralmente che i contributi mensili alimentari sarebbero da ridurre a CHF 4'200.–, importo su cui fu allestito un ordine di pagamento permanente a favore della moglie a partire dal mese di marzo 2010 (cifre 5 e 8 del ricorso).