Per la motivazione il ricorrente fa valere essenzialmente l’obiezione dell’avvenuto pagamento e della compensazione, basandosi su vari versamenti (cifra 4.2 del ricorso, act. 01). Ritiene per di più che la moglie avrebbe ceduto il credito di rimanenza di CHF 3'606.– al suo avvocato, dato che essa sapeva di doverlo pagare (cifra 3 e 6 del ricorso). Il ricorrente considera la convenzione non omologata un semplice contratto fra privati, protetta dalla libertà contrattuale e che può quindi essere disdetta unilateralmente, il che sarebbe avvenuto (cifra 7 del ricorso).