F. Contro tale decisione A. il 20 dicembre 2010 ha interposto ricorso al Tribunale cantonale con i seguenti petiti: “1. La decisione di rigetto dell’opposizione impugnata è annullata ed il rigetto dell’opposizione è respinto. 2. Le spese giudiziarie e le ripetibili per le due istanze sono a carico della controparte.”