Quanto alla pretesa della rimanenza di complessivi CHF 3'606.– dal periodo antecedente la convenzione, per il periodo qui in questione quindi di CHF 2'400.– (6 x CHF 400.–), meno il pagamento effettuato di CHF 800.–, l’autorità di prima istanza ha deciso che anche per questo importo è da concedere il rigetto dell’opposizione, dato che si basa anch’esso sulla convenzione scritta. Infine l’istanza non è stata accolta in quanto con questa la moglie pretese anche degli interessi fino al 7 giugno 2010 (CHF 340.20), considerato che non sarebbe possibile determinare con facilità gli interessi moratori fino alla presentazione della domanda di esecuzione.