–, ma questa cifra non corrisponderebbe più al debito effettivamente dovuto alla banca, perciò la somma del contributo alimentare mensile sarebbe da ridurre. Ciò significherebbe per conseguenza che il marito non avrebbe per niente riconosciuto il debito rispetto ai contributi di sostentamento, ragione per cui la moglie non disporrebbe di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF (act. 14 cifra 5).