A. Le parti conclusero una convenzione di separazione presumibilmente nel mese di novembre 2009 (act. 4, la data precisa del documento è ignota), nella quale pattuirono fra l’altro che il marito si obbligasse a versare dei contributi alimentari mensili di CHF 4'664.– a favore della moglie e dei figli comuni, assegni familiari inclusi, a partire dal 1° ottobre 2009 (cifre 5 e 6 della convenzione). Dopo aver compensato diversi crediti fra i coniugi, fu constatato inoltre un saldo rimanente a favore della moglie dal periodo fino al 1° ottobre 2009 di CHF 3'606.–, da versare in rate mensili da CHF 400.– a partire dal 1° gennaio 2010 sul conto dell’avvocato della moglie, Dr.