{"Signatur": "GR_KG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2011-04-14", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_003_KSK-2010-111_2011-04-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/KSK_2010_111_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609760f7f5fb1b16d33a49e3eab15d52aee175de6a7d28a394b7823f13c5bdd3a05ddedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609760f7f5fb1b16d33a49e3eab15d52aee175de6a7d28a394b7823f13c5bdd3a05ddedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=KSK_2010_111", "Checksum": "31fbf7108ef9c428b7ffa6628111c4b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["KSK 2010 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 14.04.2011 KSK 2010 111"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 14.04.2011 KSK 2010 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Zivilprozessordnung"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "rigetto provvisorio dell'opposizione | Rechtsöffnung"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 03:15:02", "Checksum": "8f205355611783b57d282d2afa36d832", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 14.04.2011 KSK 2010 111\nRegesto:\nrigetto provvisorio dell'opposizione | Rechtsöffnung\n\n5. Il ricorrente ritiene che i pretesi CHF 3'606.– non costituiscano un debito di\nalimenti, bensì la somma dovuta dopo aver compensato il dare e l’avere. La\nresistente avrebbe ceduto tale credito al suo avvocato, sapendo di doverlo pagare.\nDi conseguenza il ricorrente sarebbe in debito esclusivamente con l’avvocato della\nresistente, e non con la resistente stessa, perciò essa non potrebbe avanzare\npretese a riguardo (vedi cifre 3 e 6 del ricorso). La resistente afferma invece che\nnon avrebbe mai inteso cedere il credito al suo avvocato e che quest’ultimo\navrebbe funto semplicemente quale sportello di pagamento. Dalla cifra 6.3 della\nconvenzione scritta risulterebbe, infatti, chiaramente che si tratti di un importo di\ncompensazione di diversi crediti alimentari per il periodo prima della convenzione\n(quindi retroattiva) e altri crediti fra i coniugi, somma cioè esplicitamente a favore\ndella moglie. Inoltre la designazione di una persona che funge da sportello di\npagamento sarebbe ammissibile e non risulterebbe che l’avvocato designato\nabbia un diritto personale alla somma del credito. Volendo infine ammettere per\n\npagina 7 — 10\nipotesi una cessione da parte della resistente a favore del suo avvocato,\nquest’ultimo potrebbe comunque ricedergli il credito, rendendola di nuovo\nlegittimata ad agire.\n\n5.1 La cessione costituisce un trasferimento contrattuale di un credito dal\ncreditore originario ad un terzo (vedi ad esempio Daniel Girsberger, Basler\nKommentar zum Obligationenrecht I – Art. 1-529 OR, 4a ed., Basilea 2007, note\npreliminari agli artt. 164-174 n. 1). Va quindi verificato se giusta l’art. 1 del Codice\ndelle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) le parti abbiano manifestato\nconcordemente la loro reciproca volontà, sia espressamente o tacitamente. Il\ndovere della prova (o del rendere credibile) incombe a chi vuol dedurre il suo\ndiritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 del Codice civile svizzero\ndel 10 dicembre 1907 [CC; RS 210]), ovvero nel presente caso al ricorrente.\n\n5.2 Considerando che entrambi le presunte parti della cessione negano aver\nvoluto concludere una tale cessione del credito in questione e che il ricorrente non\nha prodotto nessuna prova a riguardo, ma si è limitato all’affermazione\ndell’esistenza di detta cessione, per l’autorità giudicante la cessione non è\nsufficientemente comprovata. Nella misura in cui il giudice di prime cure ha\nseguito l’argomentazione della resistente, anche in questo punto quindi la\ndecisione impugnata va confermata.\n\n6. In conclusione le censure del ricorrente contro la decisione del Presidente\ndel Tribunale distrettuale Maloja si rivelano infondate, per cui il ricorso è da\nrespingere e confermando la decisione impugnata è da concedere il rigetto\nprovvisorio dell’opposizione nell’esecuzione n. 68/10 dell’Ufficio delle esecuzioni\nBregaglia per l’importo di CHF 16'011.85, oltre agli interessi al 5% a contare dal 10\ngiugno 2010.\n\n7. Nella fattispecie giusta l’art. 122 cpv. 1 CPC/GR in unione con l’art. 62 cpv.\n1 dell’Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della\nlegge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS 281.35, nella\nversione in vigore fino al 31 dicembre 2010) il ricorrente soccombente deve\nassumersi tutte le spese della procedura e rifondere alla parte vincente\nun’indennità appropriata per le spese necessarie derivanti a quest’ultima dalla\ncontroversia giudiziaria. Le spese giudiziarie sono stabilite tenor il libero potere\nd’apprezzamento del Tribunale cantonale, nei limiti dell’art. 236 cpv. 4 CPC/GR in\nrelazione con l’art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF. Nell’occorrenza in considerazione di\ntutti gli elementi e in particolare del carico di lavoro generato sono fissate a CHF\n\npagina 8 — 10\n750.–. L’indennità alla resistente va fissata anch’essa d’ufficio. L’avv. Dr. Schütt fa\nvalere 5 ore di lavoro, le quali vanno computate a CHF 240.– l’ora quale tariffa\noraria media giusta l’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza del 17 marzo 2009 sulla\ndeterminazione dell’onorario degli avvocati (ordinanza sull’onorario degli avvocati,\nOOA; CSC 310.250) e la costante prassi in materia. Nella fattispecie 5 ore paiono\nuna misura ragionevole, perciò il ricorrente dovrà versare alla resistente CHF\n1'200.– più IVA.\n\npagina 9 — 10\nIII. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti giudica\n\n1. Il ricorso è respinto.\n\n2. I costi della procedura di ricorso di complessivi CHF 750.– vanno a carico\ndel ricorrente, con l’obbligo di versare alla resistente l’indennità di CHF\n1'200.– più IVA a titolo di ripetibili.\n\n3. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.–\npuò essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72, 74 cpv.\n2 lett. a della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS\n173.110) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, se la controversia\nconcerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è\ndato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113\nsegg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale\nfederale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il\ntesto integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per\nl’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso\nfanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF.\n\n4. Comunicazione a:\n\n"}