{"Signatur": "GR_KG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2011-04-14", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_003_KSK-2010-111_2011-04-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/KSK_2010_111_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609760f7f5fb1b16d33a49e3eab15d52aee175de6a7d28a394b7823f13c5bdd3a05ddedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609760f7f5fb1b16d33a49e3eab15d52aee175de6a7d28a394b7823f13c5bdd3a05ddedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=KSK_2010_111", "Checksum": "31fbf7108ef9c428b7ffa6628111c4b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["KSK 2010 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 14.04.2011 KSK 2010 111"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 14.04.2011 KSK 2010 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Zivilprozessordnung"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "rigetto provvisorio dell'opposizione | Rechtsöffnung"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 03:15:02", "Checksum": "8f205355611783b57d282d2afa36d832", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 14.04.2011 KSK 2010 111\nRegesto:\nrigetto provvisorio dell'opposizione | Rechtsöffnung\n\n1.2 Ai sensi dell’art. 236 cpv. 1 CPC/GR in unione all’art. 17 cpv. 1 cifra 2\ndell’Ordinanza d’esecuzione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento\n(OE della LEF; CSC 220.100, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2010) le\ndecisioni dei presidenti dei tribunali distrettuali in materia di rigetto d’opposizione\n(art. 15 cpv. 1 cifra 2 OE della LEF) possono essere impugnate per violazioni di\ndiritto entro dieci giorni dalla loro ricezione dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni. Per la procedura di ricorso fanno poi stato per analogia le disposizioni degli\nartt. 232 segg. CPC/GR (art. 236 cpv. 3 CPC/GR). Il ricorso del 20 dicembre 2010\nè rivolto contro la decisione del Presidente del Tribunale distrettuale Maloja del 4\nnovembre 2010, comunicata il 7 dicembre 2010, è motivato e tempestivo. Di conseguenza è ricevibile in ordine.\n\n2. Giusta l’art. 8 cpv. 1 della Legge del 19 ottobre 2006 sulle lingue del\nCantone dei Grigioni (LCLing; CSC 492.100) nelle loro memorie e istanze\ndestinate ai tribunali cantonali le parti possono usare una lingua ufficiale cantonale\ndi loro scelta. Le osservazioni della resistente al ricorso sono quindi ammissibili\n\npagina 5 — 10\nanche in lingua tedesca. Giusta il cpv. 2 di detta norma la lingua della procedura\n(e quindi della decisione) si conforma di regola alla lingua ufficiale usata nella\ndecisione impugnata che nell’occorrenza è pure la lingua parlata da entrambe le\nparti, perciò la presente sentenza è da redigere in italiano.\n\n3.\n3.1 All’avviso del ricorrente la convenzione di separazione sarebbe un normale\ncontratto fra privati protetto dalla libertà contrattuale che non è legato a nessuna\nforma. In tal senso le parti potrebbero liberamente modificarlo, anche oralmente, il\nche sarebbe avvenuto nel caso qui in giudizio. La moglie resistente al ricorso\ncontesta invece una tale modifica orale della convenzione.\n\n3.2 Pur accettando l’ammissibilità di modifiche orali della convenzione scritta\nnon omologata e seguendo l’argomentazione del ricorrente, per la modifica o per\nla nuova conclusione della convenzione dopo che la vecchia sia disdetta è\ncomunque e sempre necessario l’accordo delle parti. Il ricorrente non apporta né\nindizi sufficienti per dimostrare la manifestazione concordante di reciproca volontà\ndelle parti di modificare la convenzione in tal senso che lui stesso debba pagare\nmeno contributi alimentari, né rende credibile che ciò sia il caso. Neppure per\nl’affermata disdetta della convenzione e per la conclusione orale di una nuova\nconvenzione con un debito alimentare mensile minore non vi sono sufficienti indizi.\n\n3.3 Dato che agli atti non vi sono altro che semplici affermazioni del ricorrente e\nche il dovere della prova incombe a lui, la questione di determinare la\nqualificazione esatta della natura giuridica della convenzione fra le parti può\nrimanere aperta e quanto alla fattispecie è determinante unicamente la\nconvenzione scritta nella versione agli atti. Di conseguenza il debito alimentare è\ndi CHF 4'664.– al mese. Qualora il ricorrente volesse disdire unilateralmente la\nconvenzione oppure invece far ridurre il suo debito di sostentamento verso la\nmoglie e i figli, la parte interessata dovrebbe rivolgersi al giudice della protezione\ndell’unione coniugale. Nella procedura di ricorso qui in questione resta invece da\ngiudicare soltanto se e per quale cifra può essere rigettata l’opposizione al\nprecetto esecutivo per la somma posta in esecuzione, basatasi sulla convenzione\nquale riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 della Legge federale\ndell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1).\n\n4. Il ricorrente fa valere l’obiezione dell’avvenuto pagamento, riferendosi a\ndiversi versamenti che sostiene di aver effettuato a favore dell’istante o in\nammortamento dell’ipoteca e degli interessi bancari (cifra 4.2 del ricorso, act. 01).\n\npagina 6 — 10\n4.1 Nel suo elenco degli affermati pagamenti, indica con un asterisco gli importi\nriconosciuti dall’istante (CHF 17'290.70 + CHF 4'200.– + CHF 1'650.– + CHF\n2650.– + CHF 1'650.– = totale di CHF 27'440.70). Ciò combacia perfettamente\ncon l’istanza e le affermazioni dell’istante, salvo un importo di CHF 123.45 che fu\npur esso riconosciuto dall’istante, senza però essere menzionato dal ricorrente\n(vedi cifre 4.a e 4.b dell’istanza, act. 1).\n\n4.2 Per quanto concerne invece le somme senza asterisco, le affermazioni del\nricorrente non possono essere confermate. Infatti, come fa valere a ragione la\nresistente (cifra 6 delle osservazioni al ricorso), i CHF 2'600.– e i CHF 4'200.– in\ndata 11 marzo 2010 rispettivamente 28 aprile 2010 sono compresi nell’importo\ncomplessivo di CHF 17'290.70 riconosciuto nell’istanza (vedi cifra 4.a dell’istanza).\nI CHF 4'200.– del pagamento del 26 marzo 2010 sono quelli erroneamente non\ncontati nel totale del computo alla cifra 4.a dell’istanza per semplice svista, ma\nriconosciuti in sede di udienza (vedi anche cifra 6.b delle osservazioni al ricorso).\nLe somme di CHF 1'400.– e CHF 3'777.– sono invece degli addebiti a favore sì\ndell’ammortamento e degli interessi dell’ipoteca, ma che sono stati effettuati\nutilizzando i vari importi versati dal ricorrente di CHF 1'650.–, CHF 2'650.– e CHF\n1'650.–, a loro volta già riconosciuti dall’istante (vedi cifra 4.b dell’istanza e act.\n17). Non si tratta quindi di nuovi versamenti.\n\n4.3 In conclusione può essere constatato che i calcoli effettuati dalla resistente\nsi avverano corretti. Il ricorrente pare voler far valere alcuni propri versamenti due\nvolte, il che è manifestamente inammissibile.\n\n"}