{"Signatur": "GR_KG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2011-04-14", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_003_KSK-2010-111_2011-04-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/KSK_2010_111_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609760f7f5fb1b16d33a49e3eab15d52aee175de6a7d28a394b7823f13c5bdd3a05ddedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609760f7f5fb1b16d33a49e3eab15d52aee175de6a7d28a394b7823f13c5bdd3a05ddedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=KSK_2010_111", "Checksum": "31fbf7108ef9c428b7ffa6628111c4b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["KSK 2010 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 14.04.2011 KSK 2010 111"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 14.04.2011 KSK 2010 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Zivilprozessordnung"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "rigetto provvisorio dell'opposizione | Rechtsöffnung"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 03:15:02", "Checksum": "8f205355611783b57d282d2afa36d832", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 14.04.2011 KSK 2010 111\nRegesto:\nrigetto provvisorio dell'opposizione | Rechtsöffnung\n\nE. Con decisione del 4 novembre 2010, comunicata il 7 dicembre 2010, il\nPresidente del Tribunale distrettuale Maloja pronunciò:\n“1. L’istanza è parzialmente accolta e all’istante è concesso il rigetto\nprovvisorio dell’opposizione nell’esecuzione no. 68/10 dell’Ufficio delle\nesecuzioni Bregaglia per l’importo di fr. 16'011.85.–, oltre interessi al\n5% a contare dal 10 giugno 2010.\n2. I costi del procedimento di rigetto dell’opposizione di fr. 400.– vanno\nnella misura di 1/5 a carico dell’istante e in quella di 4/5 a carico della\ncontroparte. Questi sono riscossi interamente dall’istante sotto\nconcessione del diritto di regresso contro la controparte e sono da\nversare entro 30 giorni sul conto postale 70-5978-5 del Tribunale\ndistrettuale Maloja. A titolo di ripetibili la controparte deve versare\nall’istante un’indennità forfetaria di fr. 800.–.\n3. [indicazione dei mezzi d’impugnazione]\n4. [comunicazioni]”\n\nIl Presidente del Tribunale distrettuale Maloja in motivazione richiamò in essenza\nche il credito si fonderebbe su un riconoscimento di debito constatato mediante\natto scritto privato giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia la convenzione dell’autunno\n2009 sottoscritta dalle parti, considerando che il suo contenuto sarebbe da\nreputare quale riconoscimento di debito. La convenzione non potrebbe essere\ndisdetta o modificata unilateralmente, perciò sarebbe da basarsi sui contributi\nalimentari pattuiti espressamente dalle parti nella convenzione scritta. Per quanto\nconcerne il riconoscimento del pagamento di CHF 8'876.55 (parte dell’importo\n\npagina 3 — 10\nversato il 9 dicembre 2009 di CHF 9'000.–), il giudice di prime cure ha seguito\nl’argomentazione dell’istante, reputando però che questo pagamento sarebbe\nstato destinato alla copertura degli ammortamenti e interessi per il quarto\nquadrimestre.\n\nQuanto alla pretesa della rimanenza di complessivi CHF 3'606.– dal periodo\nantecedente la convenzione, per il periodo qui in questione quindi di CHF 2'400.–\n(6 x CHF 400.–), meno il pagamento effettuato di CHF 800.–, l’autorità di prima\nistanza ha deciso che anche per questo importo è da concedere il rigetto\ndell’opposizione, dato che si basa anch’esso sulla convenzione scritta. Infine\nl’istanza non è stata accolta in quanto con questa la moglie pretese anche degli\ninteressi fino al 7 giugno 2010 (CHF 340.20), considerato che non sarebbe\npossibile determinare con facilità gli interessi moratori fino alla presentazione della\ndomanda di esecuzione.\n\nF. Contro tale decisione A. il 20 dicembre 2010 ha interposto ricorso al\nTribunale cantonale con i seguenti petiti:\n“1. La decisione di rigetto dell’opposizione impugnata è annullata ed il\nrigetto dell’opposizione è respinto.\n2. Le spese giudiziarie e le ripetibili per le due istanze sono a carico della\ncontroparte.”\n\nPer la motivazione il ricorrente fa valere essenzialmente l’obiezione dell’avvenuto\npagamento e della compensazione, basandosi su vari versamenti (cifra 4.2 del\nricorso, act. 01). Ritiene per di più che la moglie avrebbe ceduto il credito di\nrimanenza di CHF 3'606.– al suo avvocato, dato che essa sapeva di doverlo\npagare (cifra 3 e 6 del ricorso). Il ricorrente considera la convenzione non\nomologata un semplice contratto fra privati, protetta dalla libertà contrattuale e che\npuò quindi essere disdetta unilateralmente, il che sarebbe avvenuto (cifra 7 del\nricorso). Infine sostiene che con il consenso della moglie avrebbe ritrattato gli\ninteressi e gli ammortamenti ipotecari con la banca per ridurli da CHF 2'070.– a\nCHF 1'650.–. In base a questa nuova situazione le parti avrebbero convenuto\noralmente che i contributi mensili alimentari sarebbero da ridurre a CHF 4'200.–,\nimporto su cui fu allestito un ordine di pagamento permanente a favore della\nmoglie a partire dal mese di marzo 2010 (cifre 5 e 8 del ricorso).\n\nG. La resistente ha fatto presentare le sue osservazioni al ricorso con scritto\ndel 21 gennaio 2011, redatte – come già l’istanza stessa e al contrario del ricorso\ndella controparte – in lingua tedesca. Richiede in sostanza il rigetto del ricorso e la\n\npagina 4 — 10\nconferma della decisione impugnata, tenendosi quanto all’argomentazione di\nmassima ai considerandi della decisione.\n\nH. Invitato con ordinanza del 27 dicembre 2010 ad esprimersi, il Presidente del\nTribunale distrettuale Maloja ha rinunciato a presentare osservazioni.\n\nII. Considerandi\n\n1.\n1.1 Con la riforma dell’art. 122 cpv. 1 della Costituzione federale della\nConfederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) è stata attribuita alla\nConfederazione la competenza legislativa esclusiva in materia di procedura civile.\nIl 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile\nsvizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC; RS 272). Il\nCantone dei Grigioni ha quindi abrogato i suoi atti legislativi in questo campo entro\nil 31 dicembre 2010. Giusta l’art. 405 cpv. 1 delle disposizioni transitorie del CPC\ntuttavia alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della\ncomunicazione della decisione. Dato che nella fattispecie la sentenza impugnata è\nstata notificata il 7 dicembre 2010, è applicabile il vecchio Codice di procedura\ncivile grigionese del 1° dicembre 1985 (CPC/GR; fu CSC 320.000) in vigore fino al\n31 dicembre 2010.\n\n"}