{"Signatur": "GR_KG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2011-04-14", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_003_KSK-2010-111_2011-04-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/KSK_2010_111_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609760f7f5fb1b16d33a49e3eab15d52aee175de6a7d28a394b7823f13c5bdd3a05ddedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609760f7f5fb1b16d33a49e3eab15d52aee175de6a7d28a394b7823f13c5bdd3a05ddedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=KSK_2010_111", "Checksum": "31fbf7108ef9c428b7ffa6628111c4b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["KSK 2010 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 14.04.2011 KSK 2010 111"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 14.04.2011 KSK 2010 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Zivilprozessordnung"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "rigetto provvisorio dell'opposizione | Rechtsöffnung"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 03:15:02", "Checksum": "8f205355611783b57d282d2afa36d832", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 14.04.2011 KSK 2010 111\nRegesto:\nrigetto provvisorio dell'opposizione | Rechtsöffnung\n\n Kantonsgericht von Graubünden\nDretgira chantunala dal Grischun\nTribunale cantonale dei Grigioni\n___________________________________________________________________________________________________\n\nRif.: Coira, 14 aprile 2011 Comunicata per iscritto il:\nKSK 10 111 15 aprile 2011\n\nSentenza\nCamera delle esecuzioni e dei fallimenti\n\nPresidenza Schlenker\nGiudici Brunner e Hubert\nAttuario Rogantini\n\nNel ricorso in materia d'esecuzione e fallimento\n\ndi A., opponente all’istanza e ricorrente, patrocinato dall’avv. lic. iur. Marco Pool,\nVia Tinus 3, 7500 St. Moritz,\ncontro\nla decisione del Presidente del Tribunale distrettuale Maloja del 4 novembre 2010,\ncomunicata il 7 dicembre 2010, in re del opponente all’istanza e ricorrente contro\nB., istante e resistente, patrocinata dall’avv. Dr. iur. Thomas Schütt, Truoch Serlas\n3, 7500 St. Moritz,\n\nconcernente rigetto provvisorio,\n\nè risultato:\nI. Fattispecie\n\nA. Le parti conclusero una convenzione di separazione presumibilmente nel\nmese di novembre 2009 (act. 4, la data precisa del documento è ignota), nella\nquale pattuirono fra l’altro che il marito si obbligasse a versare dei contributi\nalimentari mensili di CHF 4'664.– a favore della moglie e dei figli comuni, assegni\nfamiliari inclusi, a partire dal 1° ottobre 2009 (cifre 5 e 6 della convenzione). Dopo\naver compensato diversi crediti fra i coniugi, fu constatato inoltre un saldo\nrimanente a favore della moglie dal periodo fino al 1° ottobre 2009 di CHF 3'606.–,\nda versare in rate mensili da CHF 400.– a partire dal 1° gennaio 2010 sul conto\ndell’avvocato della moglie, Dr. iur. Thomas Schütt.\n\nB. Nell’ambito dell’esecuzione n. 68/10 dell’Ufficio di esecuzioni Bregaglia, con\nprecetto esecutivo del 9 giugno 2010, notificato il 14 giugno 2010, B. fece valere le\nsomme di cui sopra fino a tale data, ovvero le rate alimentari mensili da ottobre\n2009 a giugno 2010, rispettivamente le rate da gennaio 2010 a giugno 2010 per il\nsaldo rimanente. L’importo fatto valere fu di complessivi CHF 44'376.– (9 x CHF\n4664.– + CHF 2'400.–), tenendo conto però di CHF 17'500.– quale parte della\nsomma già versata, per arrivare così ad un totale di CHF 26'876.– (CHF 44'376.– -\nCHF 17'500.–), oltre agli interessi al 5% a contare dall’8 giugno 2010 e agli\ninteressi di CHF 340.20 fino al 7 giugno 2010 (act. 2 e 3). A. presentò\ntempestivamente opposizione in data 22 giugno 2010.\n\nC. Con istanza del 29 luglio 2010 la moglie chiese il rigetto provvisorio\ndell’opposizione (act. 1 e 2) per l’importo complessivo di CHF 20'211.85 oltre agli\ninteressi al 5% a contare dall’8 giugno 2010, per CHF 340.20 (interessi fino al 7\ngiugno 2010) e per le ripetibili. Rispetto al precetto esecutivo l’istante ridusse la\nsomma pretesa di complessivi CHF 6'664.15, tenendo conto di diversi pagamenti\ndel marito: un versamento di CHF 590.70 alla cassa malati e altri di complessivi\nCHF 6'073.45 a favore dell’ipoteca. Non riconobbe invece una parte del\nversamento di CHF 9'000.– (in concreto CHF 8'876.55) perché sarebbe stata\nutilizzata per pagamenti nell’ambito dell’ipoteca per il periodo precedente la\nconvenzione e quindi non potrebbero essere reputati pagamenti di alimenti.\n\nD. In sede di dibattimento il 4 novembre 2010, al quale parteciparono entrambi\nle parti, ambedue accompagnate dal loro rispettivo patrocinatore, l’istante ridusse\nil petito di altri CHF 4'200.– a causa di un semplice errore di addizione nell’istanza.\nL’importo complessivo menzionato diminuì quindi a CHF 16'011.85 oltre agli\ninteressi e le ripetibili. Nelle osservazioni presentate in sede dibattimentale il\n\npagina 2 — 10\nmarito fece valere che tenor la cifra 6.3 della convenzione dell’autunno 2009\nl’istante avrebbe ceduto il suo credito al suo avvocato e quindi non sarebbe più\ncreditrice e non potrebbe pretendere essa stessa il pagamento della rimanenza,\novvero CHF 3'606.– (act. 14 cifra 4). Inoltre pretese che le parti avrebbero\nconvenuto oralmente che il marito continui a pagare gli interessi e il debito\nbancario direttamente alla banca. Questo accordo sarebbe poi stato revocato e da\nmarzo 2010 il marito (debitore) avrebbe versato dei contributi alimentari ridotti di\nCHF 4'200.– direttamente alla moglie (creditrice). Per di più, le parti non avrebbero\nconvenuto una somma concreta per il sostentamento. Infatti avrebbero calcolato\nun contributo mensile di CHF 4'664.– a favore della moglie basandosi sul debito\nbancario di CHF 2'070.–, ma questa cifra non corrisponderebbe più al debito\neffettivamente dovuto alla banca, perciò la somma del contributo alimentare\nmensile sarebbe da ridurre. Ciò significherebbe per conseguenza che il marito non\navrebbe per niente riconosciuto il debito rispetto ai contributi di sostentamento,\nragione per cui la moglie non disporrebbe di un titolo di rigetto provvisorio\ndell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF (act. 14 cifra 5).\n\n"}