In queste circostanze non si impone di modificare l’accollamento delle spese della procedura di prima istanza, dato che anche per quella procedura la proporzione di soccombenza cambia soltanto minimamente e il dispendio in termini di tempo e lavoro sarebbe rimasto lo stesso. La decisione impugnata è sostenibile anche in questo punto, laddove ha ritenuto che i costi vanno a ragione di 9/10 a carico dell’opponente all’istanza e ricorrente e a ragione di 1/10 a carico dell’istante e resistente, tanto più che il ricorrente non censura questa ripartizione dei costi.