pagina 7 — 9 legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS 281.35, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2010) il ricorrente prevalentemente soccombente deve assumersi tutte le spese della procedura e rifondere alla parte vincente un’indennità appropriata per le spese necessarie derivanti a quest’ultima dalla controversia giudiziaria. Le spese giudiziarie sono stabilite tenor il libero potere d’apprezzamento del Tribunale cantonale, nei limiti dell’art. 236 cpv. 4 CPC/GR in relazione con l’art. 48 e 61 cpv.