Leggendo questa cifra nel contesto dell’insieme della convenzione, specie la cifra 4, appare evidente che i pagamenti siano dovuti alla moglie anche dopo il 18° compleanno dei figli. Il fatto avanzato dal ricorrente che il figlio in questione (Z.) guadagni uno stipendio da apprendista non cambia nulla all’obbligo di mantenimento, dato che è molto verosimile che il suo stipendio non basti per coprire tutti i costi. Inoltre, l’obbligo di mantenimento è stato così voluto e dichiarato da entrambi le parti nella convenzione. Essa è poi stata firmata da ambedue gli ex coniugi e in seguito omologata e non può essere modificata unilateralmente.