4. Il ricorrente fa inoltre valere la compensazione. Rispetto alle constatazioni fatte al considerando 4 della decisione impugnata – al quale può essere riferito in merito – riguardo ai documenti F e O del ricorrente, il giudice di prime cure ha ritenuto a ragione che la resistente si è opposta alla compensazione e che il ricorrente non ha provato che la compensazione sia ammessa giusta l’art. 125 cpv. 2 CO (RS 220). Il divieto di compensazione infatti è stato fatto valere dalla resistente per l’insieme del credito alimentare, non solo per una parte.