Laddove il ricorrente afferma di aver pagato delle somme su altri conti che quelli di cui la resistente ha prodotto gli estratti, esso quindi non va sentito. Già quando ha inoltrato le sue osservazioni nella procedura di primo grado si è infatti riferito agli estratti conto, lamentandone una lacuna (da luglio a dicembre 2008), ma senza protestare l’edizione di estratti pretesamente mancanti e senza far valere di aver versato somme su altri conti. Anche sotto questo aspetto quindi la sentenza impugnata va confermata.