A. Le parti conclusero una convenzione di divorzio l’8/9 giugno 2006 che fu in seguito omologata con sentenza definitiva di divorzio del 22 febbraio 2007 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona, intimata alle parti e ormai passata in giudicato (doc. 2). Alla cifra 4 di detta convenzione stabilirono di comune accordo che X. si obblighi a versare a Y. l’importo di complessivi CHF 4'000.– per il sostentamento familiare (CHF 1'400.– cadauno per i figli Z. e A., anche dopo il raggiungimento della maggiore età alle condizioni di cui all’art. 277 CC, e CHF 1'200.– per la figlia B. fino al suo 13° anno di vita, in seguito CHF 1'400.–).