{"Signatur": "GR_KG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2011-05-31", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_003_KSK-2010-103_2011-05-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/KSK_2010_103_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609762d0a5e294504ec3b0eb246a2e568f2af1f03d5f1ba9a65a48b3044fe750b5e58edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609762d0a5e294504ec3b0eb246a2e568f2af1f03d5f1ba9a65a48b3044fe750b5e58edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=KSK_2010_103", "Checksum": "47e23936952c030b51e0c8c3bd3f0cff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["KSK 2010 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 31.05.2011 KSK 2010 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 31.05.2011 KSK 2010 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Zivilprozessordnung"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "rigetto defintivo dell'opposizione | Rechtsöffnung"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 03:15:03", "Checksum": "16447b13d8f41f29bab45f58369684c0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 31.05.2011 KSK 2010 103\nRegesto:\nrigetto defintivo dell'opposizione | Rechtsöffnung\n\n3.1 Vi sono diverse divergenze fra gli avvisi di addebito del ricorrente e gli\nestratti conto della resistente. Diversi pagamenti figuranti sugli avvisi di addebito\nmancano pienamente negli estratti conto dell’ex moglie. Per di più sulla maggior\nparte degli avvisi di addebito manca il numero del conto sul quale è stato\naccreditato il rispettivo importo. Anche il testo alla voce “beneficiario” è spesso\nincongruente (nome e cognome invertiti, lettere in minuscolo, errori ortografici\necc.). Sotto queste circostanze la decisione impugnata non è affatto arbitraria\nladdove l’istanza inferiore ha ritenuto che gli avvisi in questione non siano in grado\ndi provare che gli importi riportati siano veramente giunti all’istante. Al debitore\nsarebbe però stato possibile verificare a quale altro conto è stata effettivamente\ntrasmessa ogni somma dedotta dal suo proprio conto. Può restare inevaso se –\ncome lo sostiene il ricorrente e lo contesta la resistente – un avviso di addebito\nprovi che la persona designata alla voce “beneficiario” come tale abbia\neffettivamente ricevuto la somma indicata. Nella presente fattispecie appare\ncomunque poco verosimile.\n\n3.2 Pur volendo ammettere l’idoneità quale prova dei singoli avvisi di addebito,\nva precisato ancora che mentre nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2010 non\n\npagina 5 — 9\naveva accennato tale presunto fatto, nel suo ricorso del 29 novembre 2010 X.\nsostiene di aver effettuato versamenti su due istituti di credito diversi. Ciò\ncostituisce fatto nuovo, il quale non può essere esaminato in procedura di ricorso.\nLaddove il ricorrente afferma di aver pagato delle somme su altri conti che quelli di\ncui la resistente ha prodotto gli estratti, esso quindi non va sentito. Già quando ha\ninoltrato le sue osservazioni nella procedura di primo grado si è infatti riferito agli\nestratti conto, lamentandone una lacuna (da luglio a dicembre 2008), ma senza\nprotestare l’edizione di estratti pretesamente mancanti e senza far valere di aver\nversato somme su altri conti. Anche sotto questo aspetto quindi la sentenza\nimpugnata va confermata.\n\n3.3 Essa va invece riformata laddove per l’anno 2007 (vedi doc. D e 4) si è\nbasata solamente sulla somma riconosciuta dalla resistente. Quest’ultima infatti ha\nammesso di aver ricevuto un totale di CHF 34'000.–, mentre in realtà confrontando\ni documenti 4 e D si giunge ad un importo ottenuto di complessivi CHF 36'561.40\n(mancavano i versamenti con valuta 2 aprile 2007, 3 maggio 2007 e 1° giugno\n2007). Al ricorrente va dunque riconosciuta una somma addizionale di CHF\n2'561.40 rispetto alla decisione di primo grado. In tal senso il ricorso è da\naccogliere parzialmente. Un ulteriore pagamento di CHF 2'500.– del 3 settembre\n2007 è stato riconosciuto dalla resistente, ma non sostenuto o perlomeno non\ndocumentato con avviso di addebito da parte del ricorrente. Esso resta comunque\nriconosciuto e va contato nel calcolo finale.\n\n4. Il ricorrente fa inoltre valere la compensazione. Rispetto alle constatazioni\nfatte al considerando 4 della decisione impugnata – al quale può essere riferito in\nmerito – riguardo ai documenti F e O del ricorrente, il giudice di prime cure ha\nritenuto a ragione che la resistente si è opposta alla compensazione e che il\nricorrente non ha provato che la compensazione sia ammessa giusta l’art. 125\ncpv. 2 CO (RS 220). Il divieto di compensazione infatti è stato fatto valere dalla\nresistente per l’insieme del credito alimentare, non solo per una parte. Inoltre\napparirebbe irragionevole opporsi alla compensazione solo per singoli pagamenti,\nquando invece nel caso di altri pagamenti non ci si opporrebbe.\n\n5. Anche riguardo ai documenti N e P l’istanza precedente ha valutato\ncorrettamente i fatti, concludendo che non è possibile stabilire a quali immobili si\nriferiscono i mutui rispettivamente a che vettura si riferiscono i pagamenti delle\nrate leasing. Non potendo determinare a quale scopo preciso sono stati versati gli\nimporti in questione rispettivamente chi ne è il reale beneficiario, pure queste\nsomme non possono dunque essere tenute in considerazione.\n\npagina 6 — 9\n6. Il ricorrente sostiene di aver pagato diverse somme direttamente al figlio Z.\normai maggiorenne, come accordato con lui (doc. H, I e K). Il Presidente del\nTribunale distrettuale Maloja e la resistente invece replicano a ragione che questi\nversamenti non possono compensare i mancati pagamenti di alimenti alla moglie\ncome dalla convenzione di divorzio dell’8/9 giugno 2006. In quest’ultima infatti alla\ncifra 4.5 è previsto che il padre si obblighi “a corrispondere il contributo di\nmantenimento e/o di formazione ai figli anche dopo il raggiungimento della\nmaggiore età alle condizioni di cui all’art. 277 CC” (RS 210). Leggendo questa\ncifra nel contesto dell’insieme della convenzione, specie la cifra 4, appare evidente\nche i pagamenti siano dovuti alla moglie anche dopo il 18° compleanno dei figli. Il\nfatto avanzato dal ricorrente che il figlio in questione (Z.) guadagni uno stipendio\nda apprendista non cambia nulla all’obbligo di mantenimento, dato che è molto\nverosimile che il suo stipendio non basti per coprire tutti i costi. Inoltre, l’obbligo di\nmantenimento è stato così voluto e dichiarato da entrambi le parti nella\nconvenzione. Essa è poi stata firmata da ambedue gli ex coniugi e in seguito\nomologata e non può essere modificata unilateralmente. Pertanto gli importi\nrivendicati dal ricorrente non possono essere considerati.\n\n"}