{"Signatur": "GR_KG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2011-05-31", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_003_KSK-2010-103_2011-05-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/KSK_2010_103_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609762d0a5e294504ec3b0eb246a2e568f2af1f03d5f1ba9a65a48b3044fe750b5e58edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609762d0a5e294504ec3b0eb246a2e568f2af1f03d5f1ba9a65a48b3044fe750b5e58edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=KSK_2010_103", "Checksum": "47e23936952c030b51e0c8c3bd3f0cff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["KSK 2010 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 31.05.2011 KSK 2010 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 31.05.2011 KSK 2010 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Zivilprozessordnung"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "rigetto defintivo dell'opposizione | Rechtsöffnung"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 03:15:03", "Checksum": "16447b13d8f41f29bab45f58369684c0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 31.05.2011 KSK 2010 103\nRegesto:\nrigetto defintivo dell'opposizione | Rechtsöffnung\n\nE. Il 29 novembre 2010 X. ha presentato appello (recte: ricorso) contro tale\ndecisione, chiedendo che essa sia riformata nel senso che la domanda di rigetto\ndefinitivo dell’opposizione sia accolta limitatamente alla somma di CHF 5'409.80,\nche i costi del procedimento di primo grado siano a carico degli istanti (recte:\ndell’istante, cioè l’ex moglie) con l’obbligo di versargli CHF 500.– a titolo di\nripetibili, protestando inoltre tasse, spese e ripetibili per la procedura d’appello\n(recte: di ricorso). La somma di CHF 5'409.80 l’ha calcolata sottraendo CHF\n6’245.45 dall’importo riconosciuto di CHF 11'655.25. Il ricorrente fa valere una\nvalutazione errata e arbitraria da parte del giudice di prime cure dei documenti\nprodotti dal ricorrente, in particolar modo la risposta scritta presentata per\nl’udienza del 14 ottobre 2010. A suo avviso l’istanza precedente avrebbe violato\nl’art. 81 LEF.\n\nF. Y. nelle sue osservazioni dell’11 gennaio 2011 conclude alla reiezione del\nricorso, sia in ordine che in merito, richiamando in essenza le constatazioni\nritenute esatte del giudice di prime cure e protestando inoltre ripetibili nella misura\ndi CHF 1'500.–.\n\npagina 3 — 9\nG. Invitato ad esprimersi, il Presidente del Tribunale distrettuale Maloja ha\nrinunciato a presentare osservazioni.\n\nII. Considerandi\n\n1.\n1.1 Con la riforma dell’art. 122 cpv. 1 della Costituzione federale della\nConfederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) è stata attribuita alla\nConfederazione la competenza legislativa esclusiva in materia di procedura civile.\nIl 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile\nsvizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC; RS 272). Il\nCantone dei Grigioni ha quindi abrogato i suoi atti legislativi in questo campo entro\nil 31 dicembre 2010. Giusta l’art. 405 cpv. 1 delle disposizioni transitorie del CPC\ntuttavia alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della\ncomunicazione della decisione. Dato che nella fattispecie la sentenza impugnata è\nstata comunicata il 14 novembre 2010, è applicabile il vecchio Codice di\nprocedura civile grigionese del 1° dicembre 1985 (CPC/GR; già CSC 320.000) in\nvigore fino al 31 dicembre 2010.\n\n1.2 Ai sensi dell’art. 236 CPC/GR contro le decisioni dei presidenti dei tribunali\ndistrettuali in cause di rigetto d’opposizione può essere fatto ricorso al Tribunale\ncantonale entro 10 giorni dalla comunicazione scritta (cpv. 1). Per la procedura\nfanno stato per analogia le disposizioni degli artt. 232 segg. CPC/GR (cpv. 3). È\nquindi evidente che il rimedio giuridico non è l’appello giusta gli artt. 218 segg.\nCPC/GR, come sostiene X., bensì il ricorso. Il mero titolo sbagliato del rimedio\nlegale però non lo rende di per sé irricevibile, purché siano osservati i requisiti\nformali e materiali del rimedio legale a disposizione. Dato che i presupposti di cui\nagli artt. 232 segg. CPC/GR sono adempiuti – in particolare il termine di 10 giorni\nè stato osservato e il ricorso scritto è sufficientemente motivato – il ricorso è\nricevibile in ordine.\n\n1.3 Le constatazioni dell’istanza precedente concernenti le circostanze di fatto\nsono vincolanti per l’istanza di ricorso, a meno che esse non siano avvenute\nviolando norme sulle prove oppure si rivelino arbitrarie. Le constatazioni che si\nbasano su manifeste sviste devono essere rettificate d’ufficio (art. 235 cpv. 2\nCPC/GR). Secondo la costante prassi del Tribunale cantonale, nelle procedure di\nricorso non è ammissibile allegare fatti nuovi né di proporre nuovi mezzi di prova\n\npagina 4 — 9\n(vedi ad esempio PTC 2000 n. 14), perciò i documenti inoltrati in gennaio 2011\ndalla resistente non possono essere presi in considerazione.\n\n2. Per quanto concerne quanto esposto correttamente dall’istanza precedente\ncome considerazioni giuridiche rispetto alla facoltà di chiedere in giudizio il rigetto\ndefinitivo dell’opposizione basandosi sulla convenzione omologata passata in\ngiudicato e rispetto alle possibilità di opporsi facendo valere la compensazione\noppure l’estinzione mediante pagamento, può essere riferito alla sentenza\nimpugnata al suo considerando 4 (art. 229 cpv. 3 CPC/GR per analogia). Resta da\nstabilire se nella fattispecie il Presidente del Tribunale distrettuale Maloja ha\nrifiutato a ragione le opposizioni di compensazione e di pagamento fatte dal\nricorrente, limitatamente però nei punti impugnati da quest’ultimo, ricordando\ninfine che spetta al debitore dimostrare che il pagamento sia avvenuto e che esso\nriguardi il credito posto in esecuzione oppure che la compensazione sia\nconsentita.\n\n3. Il ricorrente fa valere diversi pagamenti presuntamene documentati da degli\navvisi di addebito (doc. C-E, G e J), la resistente invece ne contesta una parte,\nbasandosi sui suoi estratti conto (doc. 3-6). Va quindi giudicato quali pagamenti\nsono da riconoscere nell’ambito della somma messa in esecuzione.\n\n"}