{"Signatur": "GR_KG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2011-05-31", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_003_KSK-2010-103_2011-05-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/KSK_2010_103_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609762d0a5e294504ec3b0eb246a2e568f2af1f03d5f1ba9a65a48b3044fe750b5e58edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609762d0a5e294504ec3b0eb246a2e568f2af1f03d5f1ba9a65a48b3044fe750b5e58edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=KSK_2010_103", "Checksum": "47e23936952c030b51e0c8c3bd3f0cff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["KSK 2010 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 31.05.2011 KSK 2010 103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 31.05.2011 KSK 2010 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Zivilprozessordnung"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "rigetto defintivo dell'opposizione | Rechtsöffnung"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 03:15:03", "Checksum": "16447b13d8f41f29bab45f58369684c0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 31.05.2011 KSK 2010 103\nRegesto:\nrigetto defintivo dell'opposizione | Rechtsöffnung\n\n Kantonsgericht von Graubünden\nDretgira chantunala dal Grischun\nTribunale cantonale dei Grigioni\n___________________________________________________________________________________________________\n\nRif.: Coira, 31 maggio 2011 Comunicata per iscritto il:\nKSK 10 103\n\nSentenza\nCamera delle esecuzioni e dei fallimenti\n\nPresidenza Schlenker\nGiudici Brunner e Hubert\nAttuario Rogantini\n\nNel ricorso in materia d'esecuzione e fallimento\n\ndi X., opponente all'istanza e ricorrente, patrocinato dall’avvocato Dott. iur. Pascal\nFrischkopf, Via F. Zorzi 15, 6902 Lugano 2 Paradiso Caselle,\ncontro\nla decisione del Presidente del Tribunale distrettuale Maloja del 14 ottobre 2010,\ncomunicata il 16 novembre 2010, in re dell’opponente all’istanza e ricorrente\ncontro Y., istante e resistente, patrocinato dall’avvocato Dott. iur. Tuto Rossi, Viale\nStazione 32, 6500 Bellinzona,\n\nconcernente rigetto defintivo\n\nè risultato:\nI. Fattispecie\n\nA. Le parti conclusero una convenzione di divorzio l’8/9 giugno 2006 che fu in\nseguito omologata con sentenza definitiva di divorzio del 22 febbraio 2007 del\nSegretario assessore della Pretura di Bellinzona, intimata alle parti e ormai\npassata in giudicato (doc. 2). Alla cifra 4 di detta convenzione stabilirono di\ncomune accordo che X. si obblighi a versare a Y. l’importo di complessivi CHF\n4'000.– per il sostentamento familiare (CHF 1'400.– cadauno per i figli Z. e A.,\nanche dopo il raggiungimento della maggiore età alle condizioni di cui all’art. 277\nCC, e CHF 1'200.– per la figlia B. fino al suo 13° anno di vita, in seguito CHF\n1'400.–).\n\nB. Nell’ambito dell’esecuzione n. 2105763 dell’Ufficio delle esecuzioni\ndell’Engadina Alta, con precetto esecutivo del 23 giugno 2010 (doc. 1), notificato\nal debitore il 21 luglio 2010, Y. fece valere la somma di CHF 57'668.80 per\nalimenti scoperti per il periodo da giugno 2006 a fine dicembre 2009, oltre agli\ninteressi al 5% a contare dal 31 dicembre 2006, basandosi sulla convenzione\nomologata di cui sopra. Contro questo precetto esecutivo X. presentò\ntempestivamente opposizione in data 27 luglio 2010.\n\nC. Con istanza del 14 settembre 2010 Y. chiese il rigetto definitivo\ndell’opposizione, in quanto X. non avrebbe pagato tutta la somma in questione\ndovuta a titolo di contributo di mantenimento. Dal totale di CHF 172'000.– ((7 + 12\n+ 12 + 12) x 4'000.–), l’istante detrasse complessivi CHF 99'531.20, composti da\ndiversi versamenti effettuati dall’opponente all’istanza e riconosciuti dall’istante\n(3'531.20 nel 2006, 34'000.– nel 2007, 30'500.– nel 2008, e 31'500.– nel 2009),\nper arrivare così ad uno scoperto di CHF 72'468.80. La differenza rispetto al\nprecetto esecutivo la spiegò con un presunto errore di calcolo per quanto\nconcerneva lo scoperto del 2008, riconoscendo comunque che nella procedura di\nrigetto dell’opposizione faccia stato soltanto la somma inferiore risultante dal\nprecetto esecutivo (cifra 3 dell’istanza e doc. 7). Inoltre l’istante si dichiarò\ncontraria all’eventuale compensazione da parte dell’opponente all’istanza,\nrinviando all’art. 125 cpv. 2 CO.\n\nL’opponente all’istanza da parte sua riconobbe di dovere all’ex moglie un importo\nridotto, quantificato a CHF 11'655.25. Per il resto invece oppose al credito posto in\nesecuzione l’estinzione tramite pagamento e tramite compensazione.\n\nD. Con decisione del 14 ottobre 2010, comunicata il 16 novembre 2010, il\nPresidente del Tribunale distrettuale Maloja pronunciò quanto segue:\n\npagina 2 — 9\n“1. L’istanza è accolta e all’istante è concesso il rigetto definitivo\ndell’opposizione nell’esecuzione no. 2105763 dell’Ufficio delle\nesecuzioni dell’Engadina Alta (precetto esecutivo del 23 giugno 2010,\nnotificato all’istante in data 21 luglio 2010) per l’importo di fr. 51'423.35\noltre interessi al 5%\n- sull’importo di fr. 18'223.35 a contare dal 31 dicembre 2006 e\n- sull’importo di fr. 33'200.00 a contare dal 1° luglio 2008.\n2. I costi del procedimento di rigetto dell’opposizione di fr. 200.– vanno\nnella misura di 9/10 a carico della controparte e in quella di 1/10 a\ncarico dell’istante. Questi sono riscossi dall’istante sotto concessione\ndel diritto di regresso contro la controparte e sono da versare entro 30\ngiorni sul conto postale 70-5978-5 del Tribunale distrettuale Maloja.\nA titolo di ripetibili la controparte deve versare all’istante un’indennità\ndi fr. 500.–\n3. [Indicazione dei rimedi giuridici]\n4. [Comunicazioni]”\n\nRispetto alla domanda di rigetto definitivo dell’opposizione, la somma aggiudicata\nè inferiore di CHF 6'245.45. Il giudice di prime cure riconobbe infatti dei pagamenti\ndi premi d’assicurazione sulla vita dei figli di complessivi CHF 2'203.35 (parte di\n50% dovuta dall’istante; doc. L e M) e di premi di cassa malati a favore dell’istante\ndi complessivi CHF 4'042.10 (doc. Q). Per il resto l’istanza precedente seguì in\nsostanza l’argomentazione dell’istante.\n\n"}