37'000.--, pronunciato dall’istanza precedente, è corretto, – che nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione la contestazione della fondatezza materiale del debito di fr. 16'600.40 (fattura del 28 aprile 2008) non può essere giudicata, – che il giudice di rigetto dell’opposizione può pronunciarci unicamente su eccezioni, che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF), – che per contro sulla fondatezza materiale del credito il giudice di rigetto dell’opposizione non può esprimersi (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7. Aufl. Bern 2003, § 19 n. 22