– che ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione, se il credito si fonda su un riconoscimento di debito costatato mediante atto pubblico o scrittura privata, – che la nozione di riconoscimento di debito costatato mediante atto pubblico o scrittura privata implica necessariamente l’esistenza di una dichiarazione scritta e firmata, che documenta il debito per cui è chiesta l’esecuzione e la volontà del debitore di pagarlo (Daniel Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, 1998, art. 82 n. 12 segg), – che con scritto del 30 ottobre 2008 la debitrice per il tramite del suo