29'536.40 (cfr. atti 1.6.4 e 1.4.3), – che il ricorso giusta l’art. 236 CPC ha per legge effetto sospensivo (art. 234 cpv. 3 in unione all’art. 236 cpv. 3 CPC) e la concessione dello stesso non dev’essere esplicitamente richiesta,