– che la stessa documentazione fa pure stato per la procedura di ricorso; nuovi petiti e nuovi mezzi di prova non sono ammissibili (art. 233 cpv. 2 in unione all’art. 236 cpv. 3 CPC, PTC 2000 no. 14), – che di conseguenza gli allegati D e E (atti 01/2 e 01/3), inoltrati dalla ricorrente a questa sede, ma non sottoposti all’istanza precedente, non possono essere presi in considerazione in questa procedura, – che del resto non si può fare a meno di rilevare che i pagamenti del 16 febbraio 2009 dell’importo complessivo di fr. 15'000.-- sono stati dedotti dalla fattura no. 155290 del 6 gennaio 2009 dell’importo di fr. 29'536.40 (cfr.