che contro questa pronuncia, il 4 giugno 2009, l’opponente ha proposto ricorso al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto che ad esso sia concesso l’effetto sospensivo e che sia accolto e pertanto l’opposizione sia rigettata limitatamente all’importo di fr. 5'399.60, – che dal resistente non è stata richiesta una presa di posizione, – che nella procedura di rigetto dell’opposizione il primo giudice accerta d’ufficio se la documentazione prodotta dalle parti adempie ai requisiti legali per poterla considerare da una parte un riconoscimento di debito e dall’altra una valida eccezione, che lo infirma,