{"Signatur": "GR_KG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2009-06-24", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_003_KSK-2009-29_2009-06-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/KSK_2009_29_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976e741a16138b2879a8decb633515b620ac0dd5c60d429b9a95fc7f9379a169477edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976e741a16138b2879a8decb633515b620ac0dd5c60d429b9a95fc7f9379a169477edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=KSK_2009_29", "Checksum": "c40b0fc64a1985bdae688fc4680ce565"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["KSK 2009 29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 24.06.2009 KSK 2009 29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 24.06.2009 KSK 2009 29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Zivilprozessordnung"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "rigetto provvisorio dell'opposizione | Rechtsöffnung"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 03:49:15", "Checksum": "0c4c3de59f266d00eaa13cfe96c22c8f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 24.06.2009 KSK 2009 29\nRegesto:\nrigetto provvisorio dell'opposizione | Rechtsöffnung\n\n Kantonsgericht von Graubünden\nDretgira chantunala dal Grischun\nTribunale cantonale dei Grigioni\n___________________________________________________________________________________________________\n\nRif.: Coira, 24 giugno 2009 Comunicata per iscritto il:\nKSK 09 29 29 giugno 2009\n\nOrdinanza\nCamera di esecuzione e dei fallimenti\n\nPresidenza vicepresidente Schlenker\nAttuario Crameri\n\nVisto il ricorso in materia d'esecuzione e fallimenti\n\ndella X . S A , debitrice, opponente e ricorrente, rappresentata dall’avv. Nicola\nBrivio, Via Curti 19, 6901 Lugano,\ncontro\nla decisione del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 20 maggio 2009,\ncomunicata il 20 maggio 2009, in re Y., creditore, istante e resistente contro la\ndebitrice, opponente e ricorrente,\n\nconcernente rigetto provvisorio dell'opposizione,\n\nil presidente, presa conoscenza del ricorso del 4 giugno 2009 nonché degli atti di\nprocedura inoltrati e considerato,\n– che su domanda di Y. l’Ufficio d’esecuzione di Mesocco, il 9 febbraio 2009, ha\nspiccato nei confronti della X. SA il precetto esecutivo no. 5787/09 per l’importo\ndi fr. 85'129.50 oltre interesse e spese,\n– che, interposta opposizione, il creditore, in data 18 febbraio 2009, ha inoltrato\nall’Ufficio del Circolo di Mesocco istanza di rigetto della stessa, che per giudizio\ndi sua competenza è stata trasmessa al Presidente del Tribunale distrettuale\nMoesa,\n– che in sede di udienza l’istante ha precisato che il rigetto dell’opposizione\nandava concesso per l’importo di fr. 77'404.90,\n– che con decisione del 20 maggio 2009 l’istanza è stata parzialmente accolta e\nl’opposizione rigettata in via provvisoria per l’importo di fr. 37'000.-- oltre\ninteressi al 5% a far tempo dal 1° dicembre 2008,\n– che contro questa pronuncia, il 4 giugno 2009, l’opponente ha proposto ricorso\nal Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto che ad esso sia concesso\nl’effetto sospensivo e che sia accolto e pertanto l’opposizione sia rigettata\nlimitatamente all’importo di fr. 5'399.60,\n– che dal resistente non è stata richiesta una presa di posizione,\n– che nella procedura di rigetto dell’opposizione il primo giudice accerta d’ufficio\nse la documentazione prodotta dalle parti adempie ai requisiti legali per poterla\nconsiderare da una parte un riconoscimento di debito e dall’altra una valida\neccezione, che lo infirma,\n– che la stessa documentazione fa pure stato per la procedura di ricorso; nuovi\npetiti e nuovi mezzi di prova non sono ammissibili (art. 233 cpv. 2 in unione\nall’art. 236 cpv. 3 CPC, PTC 2000 no. 14),\n– che di conseguenza gli allegati D e E (atti 01/2 e 01/3), inoltrati dalla ricorrente\na questa sede, ma non sottoposti all’istanza precedente, non possono essere\npresi in considerazione in questa procedura,\n– che del resto non si può fare a meno di rilevare che i pagamenti del 16 febbraio\n2009 dell’importo complessivo di fr. 15'000.-- sono stati dedotti dalla fattura no.\n155290 del 6 gennaio 2009 dell’importo di fr. 29'536.40 (cfr. atti 1.6.4 e 1.4.3),\n– che il ricorso giusta l’art. 236 CPC ha per legge effetto sospensivo (art. 234 cpv.\n3 in unione all’art. 236 cpv. 3 CPC) e la concessione dello stesso non dev’essere\nesplicitamente richiesta,\n\n"}