R 01), – che il 25 novembre 2008 queste condizioni d’incanto sono state recapitate alla debitrice, che da lei non sono state impugnate e che quindi da tempo sono passate in giudicato, – che quindi questa censura non merita ulteriore discussione, – che la contestazione dell’ammontare dei costi di realizzazione di fr. 8'272.45 si limita ad una censura generica, – che la ricorrente non può giustificare concretamente nessuna singola posizione quale violazione dell’ordinamento sulle tasse, sicché per carenza di motivazione questa censura è anche irricevibile,