– che ai sensi dell’art. 156 in unione all’art. 135 LEF determinante è la regolarizzazione stabilita nelle condizioni d’incanto, – che le condizioni d’incanto del 25 novembre 2008 stabiliscono che i costi d’esecuzione devono essere pagati dall’aggiudicatario e sono imputabili sul prezzo d’aggiudicazione (cifra 7, act. R 01), – che il 25 novembre 2008 queste condizioni d’incanto sono state recapitate alla debitrice, che da lei non sono state impugnate e che quindi da tempo sono passate in giudicato, – che quindi questa censura non merita ulteriore discussione, – che la contestazione dell’ammontare dei costi di realizzazione di fr.