{"Signatur": "GR_KG_003", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2009-06-05", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_003_KSK-2009-20_2009-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/KSK_2009_20_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609764c87d1c7baf486f302f82bac00ae784bbf3ab1f48101554ffcd2d4489bacaaf6edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609764c87d1c7baf486f302f82bac00ae784bbf3ab1f48101554ffcd2d4489bacaaf6edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=KSK_2009_20", "Checksum": "13feda50845d917492151a13da1b6b2b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["KSK 2009 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 05.06.2009 KSK 2009 20"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 05.06.2009 KSK 2009 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Zivilprozessordnung"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "stato di ripartizione | Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 03:48:48", "Checksum": "e4b08d398b2a89d25352d36d601479f9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 05.06.2009 KSK 2009 20\nRegesto:\nstato di ripartizione | Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)\n\n Kantonsgericht von Graubünden\nDretgira chantunala dal Grischun\nTribunale cantonale dei Grigioni\n___________________________________________________________________________________________________\n\nRif.: Coira, 05 giugno 2009 Comunicata/o per iscritto il:\nKSK 09 20\n\nDecisione\nCamera di esecuzione e dei fallimenti\nquale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sui fallimenti\n\nPresidenza Presidente Brunner\nGiudici Bochsler e Hubert\nAttuario Crameri\n\nVisto il ricorso in materia d'esecuzione e fallimenti\n\ndi X., debitrice e ricorrente,\ncontro\nlo stato di ripartizione dell’Ufficio d’esecuzione Surses del 24 aprile 2009, in re Y . ,\ncreditrice e resistente, contro la ricorrente,\n\nconcernente stato di ripartizione\n\nè, dopo aver preso conoscenza del ricorso del 7 maggio 2009 e degli atti inoltrati,\ndella presa di posizione dell’Ufficio d’esecuzione Surses del 12 maggio 2009 con gli\nacclusi atti procedurali, della risposta della Y. del 26 maggio 2009 e considerato,\n– che su domanda della Y. quale creditrice, il 9 gennaio 2009 l’Ufficio\nd’esecuzione Surses, nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno\nimmobiliare (no. d’esecuzione 2008120), ha venduto all’incanto il fondo no. A.\n(appartamento di due stanze) del registro fondiario del Comune di B. della\ndebitrice X., aggiudicandolo alla creditrice per l’importo di fr. 171'000.--,\n– che il 24 aprile 2009 alla debitrice è stato comunicato che dello stato di\nripartizione poteva esser presa visione fino al 6 maggio 2009 presso l’ufficio\nd’ese-cuzione,\n– che contro lo stato di ripartizione il 7 maggio 2009 X. è insorta con ricorso\ndinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni quale autorità di vigilanza\nsull’esecuzione e sui fallimenti e da una parte ha censurato la totalità dei costi\ndi messa all’asta di fr. 8'272.45; inoltre ha contestato una violazione dell’art. 49\nRFF, secondo cui i costi del trapasso di proprietà ecc. sono messi a carico\nall’aggiudicatario senza imputazione sul prezzo d’aggiudicazione; infine ha fatto\nvalere che la pretesa della creditrice non era stata calcolata correttamente\n– che il 12 maggio 2009 l’Ufficio d’esecuzione Surses ha proposto la reiezione del\nricorso e il 26 maggio 2009 la Y. ha fatto la stessa proposta,\n– che a torto la ricorrente invoca l’art. 49 RFF e fa valere che i costi di\nrealizzazione devono essere sopportati dall’aggiudicatario senza imputazione\nsul prezzo d’aggiudicazione,\n– che ai sensi dell’art. 156 in unione all’art. 135 LEF determinante è la\nregolarizzazione stabilita nelle condizioni d’incanto,\n– che le condizioni d’incanto del 25 novembre 2008 stabiliscono che i costi\nd’esecuzione devono essere pagati dall’aggiudicatario e sono imputabili sul\nprezzo d’aggiudicazione (cifra 7, act. R 01),\n– che il 25 novembre 2008 queste condizioni d’incanto sono state recapitate alla\ndebitrice, che da lei non sono state impugnate e che quindi da tempo sono\npassate in giudicato,\n– che quindi questa censura non merita ulteriore discussione,\n– che la contestazione dell’ammontare dei costi di realizzazione di fr. 8'272.45 si\nlimita ad una censura generica,\n– che la ricorrente non può giustificare concretamente nessuna singola posizione\nquale violazione dell’ordinamento sulle tasse, sicché per carenza di motivazione\nquesta censura è anche irricevibile,\n\npagina 2 — 4\n– che scorretta è segnatamente la supposizione secondo cui l’ufficio d’esecuzione\nabbia richiesto una perizia inutile e costosa, poiché la stima dell’ufficio\nd’esecuzione ammonta unicamente a fr. 190.-- (U 02 S. 1),\n– che questa decisione d’irricevibilità non può essere ostacolata dal petito della\nricorrente, che chiede che l’ufficio d’esecuzione dimostri dettagliatamente i costi\ndi realizzazione,\n– che infatti un simile rendiconto dettagliato si trova agli atti (act. U 02) e\nconformemente all’art. 8a LEF la debitrice avrebbe potuto consultare questo\ndocumento,\n– che a ciò non può essere rimediato nella procedura di ricorso con una richiesta\nall’autorità di vigilanza,\n– che irricevibili sono infine anche le eccezioni concernenti l’ammontare del\ncredito della Y., dato che questo risulta dall’elenco-oneri (act. PQ 01 e S 01),\nnotificato alla debitrice il 25 novembre 2008 (cfr. art. 156 in unione all’art. 140\nLEF) e quest’ultimo, non impugnato, è passato in giudicato,\n– che di conseguenza il ricorso, nella misura in cui è comunque ricevibile, si rivela\ninfondato,\n– che per la procedura di ricorso non sono prelevate spese e non possono\nneanche essere assegnate delle indennità a titolo di ripetibili (artt. 61 e 62\ndell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della LEF),\n\npagina 3 — 4\ndeciso\n\n1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.\n\n2. I costi della procedura di ricorso di fr. 1'200.-- vanno a carico del Cantone dei\nGrigioni.\n\n"}