7. Considerando quanto precede non è rilevabile nessun motivo per modificare la ripartizione dei costi di procedura di prima istanza come effettuata dalla giudice di prime cure. Questa ripartizione si rivela del tutto giustificata, dato che secondo la prassi nelle procedure di diritto matrimoniale di prima istanza i costi non vanno ripartiti in base alla mera soccombenza numerica. 8. I costi della procedura di ricorso seguono peraltro la soccombenza e vanno quindi a carico della ricorrente (art. 122 CPC-GR). pagina 7 — 8 III. Il giudice unico in materie civili giudica