La ricorrente invece non l’ha fatto e ha preferito piuttosto trasferirsi durevolmente a B.. A questo punto il suo argomento – pur volendolo ammettere – non avrebbe quindi nessun peso. 5.8 Dagli atti non sono infine rilevabili altri motivi pertinenti a favore di un’assegnazione in uso dell’abitazione coniugale alla moglie pur in questo momento. 6. Per questi motivi il ricorso va respinto.