5.3 Di conseguenza un coniuge che lascia l’appartamento comune e si stabilisce durevolmente altrove senza che vi sia un forte bisogno, ovvero senza che sia intervenuta dimostrabilmente e improvvisamente una situazione assai insopportabile fra i coniugi, deve potersi basare su dei nuovi motivi più che pertinenti per far sì che la sua richiesta d’assegnazione dell’abitazione coniugale possa avere delle minime possibilità di successo. Nella fattispecie però tali motivi non sono rilevabili in nessun modo.