Una tale va effettuata soltanto qualora si dovesse arrivare alla liquidazione del regime dei beni fra i coniugi nell’ambito di una procedura di divorzio. Se invece i coniugi tornano a convivere, le misure di protezione ordinate per la vita separata decadono, eccetto la separazione dei beni e le misure di protezione dei figli (art. 179 cpv. 2 CC).