pagina 3 — 8 3. Dapprima va ricordato che nel presente stato dei fatti (misure di protezione dell’unione coniugale) non si tratta di un’assegnazione definitiva dell’abitazione coniugale (sentenza del Tribunale federale 5A_766/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 4.3; v. pure DTF 133 III 393 consid. 5.1). Una tale va effettuata soltanto qualora si dovesse arrivare alla liquidazione del regime dei beni fra i coniugi nell’ambito di una procedura di divorzio.