1. Giusta l’art. 8 cifra 11 della Legge d’introduzione al Codice civile svizzero del 12 giugno 1994 (LICC; CSC 210.100) il presidente del tribunale distrettuale è competente per le misure di protezione dell’unione coniugale ai sensi degli artt. 172 a 180 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). Contro le sue decisioni in quest’ambito è dato il ricorso al giudice unico del Tribunale cantonale (art. 12 cpv. 1 LICC). Secondo l’art. 12 cpv. 3 LICC la procedura è disciplinata dalle disposizioni sulla procedura di ricorso ai sensi degli artt. 232 segg. del Codice di procedura civile del Cantone dei Grigioni del 1° dicembre 1985 (CPC-GR; CSC 320.000).