F. Con ricorso del 5 ottobre 2010 X.A. chiede che l’abitazione coniugale sia assegnata in uso a lei e che i costi di procedura vengano distribuiti a ragione di 1/5 a suo carico e di 4/5 a carico del marito, dovendole questi versare l’importo di fr. 3'500.– a titolo di ripetibili. Il contributo di mantenimento quindi non è oggetto della presente procedura. In linea di massima si tratta bensì solamente di statuire sull’assegnazione dell’abitazione coniugale e – in caso dovesse prevalere la ricorrente – di ripartire diversamente le spese giudiziarie.