{"Signatur": "GR_KG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2010-11-03", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_002_ERZ-2010-210_2010-11-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/ERZ_2010_210_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea35585e4ba0fb6ea75857c35502f7afcfc4c4b93985b016c2b853745af7c258c1c22bea247d59f3c8a30d3a1ecc0d021b220f1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea35585e4ba0fb6ea75857c35502f7afcfc4c4b93985b016c2b853745af7c258c1c22bea247d59f3c8a30d3a1ecc0d021b220f1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ERZ_2010_210", "Checksum": "f507096e744463e5a2fe125fed3abd25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ERZ 2010 210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Einzelrichter 03.11.2010 ERZ 2010 210"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Giudice unico 03.11.2010 ERZ 2010 210"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Einzelrichter"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Einzelrichter"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Giudice unico"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "misure a protezione dell'unione coniugale | ZGB Familienrecht"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 03:05:32", "Checksum": "bff1cf34f81a01647cd353a4db1bb9bb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Giudice unico 03.11.2010 ERZ 2010 210\nRegesto:\nmisure a protezione dell'unione coniugale | ZGB Familienrecht\n\n5.2 Nella presente fattispecie X.A. aveva evidentemente pianificato la sua\npartenza dall’abitazione coniugale da diverso tempo; questa quindi non è\navvenuta in modo spontaneo. Quest’interpretazione dei fatti è sostenuta fra l’altro\nanche dagli scritti del 9 gennaio 2009 (doc. di parte resistente 04/1) e del 17\nfebbraio 2009 (doc. di parte resistente 04/2), in cui X.A. annunciava esplicitamente\ndi stabilirsi altrove e di lasciare la casa al marito. È inoltre palese che l’abbandono\ndella casa a C. sia avvenuto in modo definitivo e a tempo indeterminato, dato fra\nl’altro che X.A. ha preso in affitto un grande appartamento a 4 ½ locali a B. già il\n20 febbraio 2009, firmando un contratto di locazione a durata indeterminata a\ndecorrere dal 1° marzo 2009 (doc. di parte ricorrente 01/2) e trasferendo la sua\nattività professionale da indipendente in detto appartamento, compresi anche tutti\ngli allacciamenti telefonici, fax e internet (doc. 2.4).\n\nLei stessa non si è impegnata ad ottenere una decisione istituzionale quanto\nall’assegnazione dell’abitazione coniugale. È, infatti, stato il marito a chiederla per\nsé con istanza del 12 maggio 2009 (doc. 1.1), due mesi e mezzo dopo la partenza\ndella ricorrente. La moglie ha formulato una richiesta simile soltanto nella sua\nrisposta del 23 giugno 2009 (doc. 1.2). Tuttavia nella deposizione fatta in\noccasione dell’interrogatorio giudiziale d’udienza del 4 maggio 2010 dinanzi alla\nPresidente f. f. del Tribunale distrettuale Moesa X.A. dichiarò esplicitamente di\n\npagina 5 — 8\nlavorare solo circa il 20% a casa e di non aver ancora deciso se fare ritorno in\nquella casa, dimostrandosi quindi assai insicura quanto alla necessità e alla\nvolontà di ritornare a stare a C.. In queste circostanze appare evidente che la sua\npartenza dall’abitazione comune entro il 1° marzo 2009 era intesa a lunga durata,\ncioè perlomeno fino a che la situazione fra i coniugi non si sia chiarita\ndefinitivamente (divorzio o eventualmente ripresa della vita comune) oppure che\naltri importanti motivi non avrebbero causato un cambiamento di opinione.\n\n5.3 Di conseguenza un coniuge che lascia l’appartamento comune e si\nstabilisce durevolmente altrove senza che vi sia un forte bisogno, ovvero senza\nche sia intervenuta dimostrabilmente e improvvisamente una situazione assai\ninsopportabile fra i coniugi, deve potersi basare su dei nuovi motivi più che\npertinenti per far sì che la sua richiesta d’assegnazione dell’abitazione coniugale\npossa avere delle minime possibilità di successo. Nella fattispecie però tali motivi\nnon sono rilevabili in nessun modo.\n\n5.4 Ammettendo pure per ipotesi che l’abitazione coniugale a C. sia\neffettivamente più adatta alla ricorrente per svolgere (una piccola) parte della sua\nattività indipendente che l’appartamento da 4 ½ locali da lei preso in affitto a B.\nsenza accesso separato ad un ufficio designato a tali attività professionali, questo\neventuale svantaggio era già consaputo al giorno del suo trasloco il 1° marzo\n2009. X.A. però non ha chiesto immediatamente e di propria iniziativa alla\npresidenza del Tribunale distrettuale Moesa di assegnarle la casa coniugale,\nbensì ha preferito trasferire le sue attività professionali a B. in un appartamento da\nlei preso appositamente in affitto. Il suo netto cambiamento d’idee non può quindi\nessere giustificato con le eventuali migliori condizioni di lavoro nell’ambito della\ninoltre relativamente ristretta sua attività indipendente.\n\n5.5 Y.A. beneficia di una rendita AI quale invalido al 100%. Stante esso a pochi\nmesi dall’età di pensionamento, l’istanza precedente non ha stimato opportuno\nimputargli un salario ipotetico. La Presidente f. f. del Tribunale distrettuale Moesa\nha quindi giudicato che Y.A. non sia attualmente in grado di esercitare un lavoro.\nDato che l’invalidità è da considerare quale criterio primario nell’assegnazione\ndell’abitazione coniugale durante il periodo di separazione, questo fatto è quindi\ncertamente da ritenere a suo favore. Per di più va riconosciuto che per lui sarebbe\nindubbiamente più difficile trovare una nuova abitazione. Pure da questo punto di\nvista quindi la sentenza impugnata non è da criticare.\n\npagina 6 — 8\n5.6 I legami di diritti reali e di fatto in rapporto all’immobile coniugale sono di\nimportanza secondaria nella prima e meramente temporanea assegnazione e non\nsono affatto nuovi rispetto alla procedura di prima istanza. Anche questo\nargomento quindi non è pertinente.\n\n5.7 Per quanto concerne infine i suoi sollevati legami con C., considerati più\nstretti di quelli del marito, va precisato che vive anch’esso a C. dal 1971, quindi da\nben quasi 40 anni (doc. 2.1). Volendo per ipotesi pure ammettere che X.A.\ndisporrebbe effettivamente di legami più forti con il paese e con l’abitazione\nconiugale, all’inizio del 2009 ciò avrebbe appunto dovuto spingerla ancor più a\ninoltrare lei stessa presso la presidenza del Tribunale distrettuale Moesa\nun’istanza tendente a delle misure di protezione dell’unione coniugale quanto\ninnanzitutto all’assegnazione dell’abitazione. La ricorrente invece non l’ha fatto e\nha preferito piuttosto trasferirsi durevolmente a B.. A questo punto il suo\nargomento – pur volendolo ammettere – non avrebbe quindi nessun peso.\n\n5.8 Dagli atti non sono infine rilevabili altri motivi pertinenti a favore di\nun’assegnazione in uso dell’abitazione coniugale alla moglie pur in questo\nmomento.\n\n6. Per questi motivi il ricorso va respinto.\n\n"}