{"Signatur": "GR_KG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2010-11-03", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_002_ERZ-2010-210_2010-11-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/ERZ_2010_210_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea35585e4ba0fb6ea75857c35502f7afcfc4c4b93985b016c2b853745af7c258c1c22bea247d59f3c8a30d3a1ecc0d021b220f1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea35585e4ba0fb6ea75857c35502f7afcfc4c4b93985b016c2b853745af7c258c1c22bea247d59f3c8a30d3a1ecc0d021b220f1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ERZ_2010_210", "Checksum": "f507096e744463e5a2fe125fed3abd25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ERZ 2010 210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Einzelrichter 03.11.2010 ERZ 2010 210"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Giudice unico 03.11.2010 ERZ 2010 210"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Einzelrichter"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Einzelrichter"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Giudice unico"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "misure a protezione dell'unione coniugale | ZGB Familienrecht"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 03:05:32", "Checksum": "bff1cf34f81a01647cd353a4db1bb9bb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Giudice unico 03.11.2010 ERZ 2010 210\nRegesto:\nmisure a protezione dell'unione coniugale | ZGB Familienrecht\n\n2. Resta da statuire soltanto sulla questione dell’assegnazione dell’abitazione\nconiugale giusta l’art. 176 cpv. 1 cifra 2 CC. Secondo la dottrina il giudice delle\nmisure di protezione dell’unione coniugale dispone di un ampio potere\nd’apprezzamento in quest’ambito (v. fra altri Schwander, Basler Kommentar zum\nZivilgesetzbuch I, 3a ed., Basilea 2006, art. 176 n. 7 seg.). Di conseguenza – e\nnonostante la cognizione libera e illimitata del Tribunale cantonale in tali casi –\nnella procedura di ricorso l’opportunità di un eventuale intervento dell’istanza di\nricorso nell’apprezzamento fatto dal giudice di merito va valutata con una certa\nritenzione. Va verificato infatti innanzitutto se la decisione del giudice di merito\nrientra nel potere d’apprezzamento a sua disposizione oppure se lo eccede. Come\nrisulterà dai seguenti considerandi nel presente caso il potere d’apprezzamento è\nstato certamente rispettato nella procedura di prima istanza.\n\npagina 3 — 8\n3. Dapprima va ricordato che nel presente stato dei fatti (misure di protezione\ndell’unione coniugale) non si tratta di un’assegnazione definitiva dell’abitazione\nconiugale (sentenza del Tribunale federale 5A_766/2008 del 4 febbraio 2009\nconsid. 4.3; v. pure DTF 133 III 393 consid. 5.1). Una tale va effettuata soltanto\nqualora si dovesse arrivare alla liquidazione del regime dei beni fra i coniugi\nnell’ambito di una procedura di divorzio. Se invece i coniugi tornano a convivere,\nle misure di protezione ordinate per la vita separata decadono, eccetto la\nseparazione dei beni e le misure di protezione dei figli (art. 179 cpv. 2 CC).\n\n4. Quanto ai criteri da considerare per decidere sull’assegnazione\ndell’abitazione coniugale il Tribunale federale ha stabilito che la decisione va\norientata innanzitutto all’utilità dell’abitazione per i singoli coniugi. Qualora non\ndovesse essere possibile stabilire con chiarezza a quale dei coniugi sia più utile\nl’appartamento, spetta al coniuge al quale in vista di tutte le circostanze appare più\nragionevole imporlo di lasciare l’abitazione (sentenza del Tribunale federale\n5A_766/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 3.1). Per quanto concerne la valutazione\nconcreta dell’utilità va rilevato in prima linea l’interesse e il benessere dei figli di\ncrescere in un ambiente a loro noto e familiare come pure il fatto che il coniuge\nsenza figli avrà di regola meno difficoltà a trovare una nuova abitazione. Altri criteri\nprimari sono i motivi di salute, ad esempio se uno dei coniugi è particolarmente\nfragile oppure invalido, e i motivi di necessità dell’abitazione coniugale per\nl’esercizio della propria attività professionale. Gli interessi affettivi fungono da\ncriterio a titolo sussidiario ed è soltanto se i criteri primari non conducono ad un\nrisultato sufficientemente chiaro che possono essere presi in considerazione\nanche i diritti reali quali la proprietà o eccezionalmente pure l’utilità economica\ndell’abitazione (5A_766/2008 consid. 3.2; v. anche Schwander, Basler Kommentar\nzum Zivilgesetzbuch I, 3a ed., Basilea 2006, art. 176 n. 7 seg.).\n\n5. Nel presente caso siccome le figlie dei coniugi in questione sono già da\ntempo indipendenti il primo criterio non è applicabile di partenza. La ricorrente\nadduce però – come già dinanzi alla prima istanza – che la casa a C. sarebbe più\nutile a lei siccome svolgerebbe un’attività indipendente e necessiterebbe quindi di\nun ufficio con accesso separato dall’abitazione e pienamente equipaggiato\n(allacciamenti di telecomunicazione ecc.). Rispetto all’appartamento da lei preso in\naffitto a B., la casa a C. sarebbe più adatta dato che disporrebbe di un piano\nseminterrato con accesso dall’esterno senza dover passare dall’abitazione privata.\nIn questo locale vi sarebbe inoltre tutto l’equipaggiamento necessario. Per di più,\nla ricorrente è dell’avviso che sarebbe da tenere conto del legame affettivo con la\ncasa e con C. e ritiene a riguardo che, al contrario di lei, il marito non ne dispone\n\npagina 4 — 8\naffatto, essendosi trasferito a C. e avendo dimostrato di avere una vita sociale al di\nfuori di C.. Infine secondo la ricorrente andrebbe pure precisato che l’abitazione\nconiugale si troverebbe sul terreno di famiglia che gli sarebbe stato ceduto quale\nanticipo a futura eredità dalla madre e che la costruzione sarebbe stata finanziata\nper gran parte con dei suoi beni propri (fra l’altro con fr. 150'000.– che il padre\navrebbe versato sul conto costruzione negli anni _ e _).\n\n5.1 Passa inosservato nell’argomentazione della ricorrente in prima linea il fatto\nche i criteri enunciati sopra sviluppati dalla giurisprudenza per l’assegnazione\ndell’abitazione si riferiscono al momento della dissoluzione della vita comune,\nquindi al momento in cui vi è contesa su chi debba lasciare l’abitazione coniugale.\nLa situazione giuridica si presenta completamente diversa qualora una delle parti\nabbia già abbandonato l’abitazione comune e voglia ritornarci. In questo contesto\nsi esige comunque un abbandono relativamente definitivo (a tempo\nindeterminato), con tanto di locazione di un nuovo appartamento e arredamento di\nquest’ultimo, e non di un mero abbandono temporaneo in attesa della decisione\ndel giudice delle misure a protezione dell’unione coniugale, sia causa d’un grande\ne acuto litigio sia per altri motivi importanti (ad esempio violenza domestica).\n\n"}