{"Signatur": "GR_KG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2010-11-03", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_002_ERZ-2010-210_2010-11-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/ERZ_2010_210_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea35585e4ba0fb6ea75857c35502f7afcfc4c4b93985b016c2b853745af7c258c1c22bea247d59f3c8a30d3a1ecc0d021b220f1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea35585e4ba0fb6ea75857c35502f7afcfc4c4b93985b016c2b853745af7c258c1c22bea247d59f3c8a30d3a1ecc0d021b220f1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ERZ_2010_210", "Checksum": "f507096e744463e5a2fe125fed3abd25"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ERZ 2010 210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Einzelrichter 03.11.2010 ERZ 2010 210"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Giudice unico 03.11.2010 ERZ 2010 210"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Einzelrichter"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Einzelrichter"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Giudice unico"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "misure a protezione dell'unione coniugale | ZGB Familienrecht"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 03:05:32", "Checksum": "bff1cf34f81a01647cd353a4db1bb9bb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Giudice unico 03.11.2010 ERZ 2010 210\nRegesto:\nmisure a protezione dell'unione coniugale | ZGB Familienrecht\n\n Kantonsgericht von Graubünden\nDretgira chantunala dal Grischun\nTribunale cantonale dei Grigioni\n___________________________________________________________________________________________________\n\nRif.: Coira, 03 novembre 2010 Comunicata per iscritto il:\nERZ 10 210\n\nSentenza\nGiudice unico in materie civili\n\nPresidenza Brunner\nAttuario Rogantini\n\nNel ricorso civile\n\ndi X.A., richiedente e ricorrente, patrocinata dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller, San\nRoc, 6537 Grono,\ncontro\nla sentenza della Presidente f. f. del Tribunale distrettuale Moesa del 14 settembre\n2010, comunicata lo stesso giorno, in re della richiedente e ricorrente contro Y.A.,\nrichiedente e resistente, patrocinato dall’avv. lic. iur. Daniele Jörg, Via Bossi 12,\n6901 Lugano,\n\nconcernente misure a protezione dell'unione coniugale (assegnazione\ndell’abitazione coniugale)\n\nè risultato:\nI. Fattispecie\n\nA. I coniugi X.A. sono sposati dal _ e sono genitori di due figlie oggi\nmaggiorenni e sposate (doc. 2.2/3).\n\nB. Il 1° marzo 2009 la moglie X.A. si trasferì in un appartamento a B. da lei\npreso in affitto con contratto del 20 febbraio 2009 (doc. di parte ricorrente 01/2). Vi\ntrasferì in stessa data pure la sua attività indipendente e con questa anche gli\nallacciamenti di telecomunicazione, ordinando un nuovo numero per il marito\nrimasto nell’abitazione coniugale di C. (doc. 2.4).\n\nC. Con istanza di assunzione di misure di protezione dell’unione coniugale del\n12 maggio 2009 Y.A. chiese che lui e sua moglie siano autorizzati a vivere\nseparati e che venga pronunciata la separazione dei beni a far tempo dal 1° marzo\n2009. Postulò inoltre che l’abitazione coniugale di C. venga assegnata in uso a lui,\ndovendone assumere ogni costo e spesa, e che la moglie sia condannata a\nrestituire le tre chiavi dell’abitazione coniugale e a versare un contributo di\nmantenimento mensile di fr. 9'650.– a partire dal mese di marzo 2009 (doc. 1.1).\n\nD. X.A. non si oppose né alla richiesta di autorizzazione di vita separata né\nalla separazione dei beni, chiese però che l’abitazione coniugale sia assegnata in\nuso a lei e di non dover versare alcun contributo alimentare al marito (doc. 1.2).\n\nE. Mediante sentenza di misura a protezione dell’unione coniugale del 14\nsettembre 2010 la Presidente f. f. del Tribunale distrettuale Moesa autorizzò le\nparti a vivere separate e dichiarò la separazione dei beni, entrambe le misure a far\ntempo dal 1° marzo 2009. L’abitazione coniugale di C. fu assegnata in uso al\nmarito Y.A., dovendone questi assumere ogni costo e spesa. Inoltre fu\ncondannata la moglie a pagare l’importo mensile di fr. 2'305.– a titolo di contributo\ndi mantenimento per il marito a partire dal mese di gennaio 2010. I costi della\nprocedura furono messi a carico delle parti a ragione di metà ciascuna e le\nripetibili furono dichiarate compensate.\n\nF. Con ricorso del 5 ottobre 2010 X.A. chiede che l’abitazione coniugale sia\nassegnata in uso a lei e che i costi di procedura vengano distribuiti a ragione di 1/5\na suo carico e di 4/5 a carico del marito, dovendole questi versare l’importo di fr.\n3'500.– a titolo di ripetibili. Il contributo di mantenimento quindi non è oggetto della\npresente procedura. In linea di massima si tratta bensì solamente di statuire\nsull’assegnazione dell’abitazione coniugale e – in caso dovesse prevalere la\nricorrente – di ripartire diversamente le spese giudiziarie.\n\npagina 2 — 8\nG. Y.A. chiede la reiezione del ricorso, protestando spese e ripetibili. L’autorità\nprecedente non ha presentato osservazioni.\n\nII. Considerandi\n\n1. Giusta l’art. 8 cifra 11 della Legge d’introduzione al Codice civile svizzero\ndel 12 giugno 1994 (LICC; CSC 210.100) il presidente del tribunale distrettuale è\ncompetente per le misure di protezione dell’unione coniugale ai sensi degli artt.\n172 a 180 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). Contro\nle sue decisioni in quest’ambito è dato il ricorso al giudice unico del Tribunale\ncantonale (art. 12 cpv. 1 LICC). Secondo l’art. 12 cpv. 3 LICC la procedura è\ndisciplinata dalle disposizioni sulla procedura di ricorso ai sensi degli artt. 232\nsegg. del Codice di procedura civile del Cantone dei Grigioni del 1° dicembre 1985\n(CPC-GR; CSC 320.000). Al contrario di quanto prevedono queste norme, però,\nnei ricorsi ai sensi dell’art. 12 LICC il giudice unico in questi casi è libero nella\nvalutazione delle prove e conseguentemente dispone di una cognizione libera e\nillimitata (PTC 2004 n. 23 consid. 3.c, 2002 n. 44 consid. c). È ammesso\npresentare ulteriori documenti anche nella procedura di ricorso purché questi\nfossero stati ammissibili in procedura di prima istanza (PTC 1992 n. 63 consid.\n1.b). Vanno quindi considerati come facenti parte integrante dell’incarto anche i\ndocumenti inoltrati dalle parti nel corso della procedura di ricorso (doc. di parte\nricorrente 01/2, 01/3, 01/4, e doc. di parte resistente 04/1 e 04/2).\n\nIl ricorso essendo debitamente motivato e tempestivo rispetta i requisiti formali\ngiusta l’art. 233 CPC-GR ed è quindi ricevibile in ordine.\n\n"}