Questi due eredi esercitano quindi il potere amministrativo legale sulla successione. Essi possono, rispettivamente devono decidere da soli i provvedimenti necessari per la conservazione, gestione e amministrazione della successione. Contrariamente all’assunto del ricorrente le decisioni a tal riguardo non devono essere prese all’unanimità. In simili circostanze la comunione ereditaria non è impedita dal principio dell’unanimità ai sensi dell’art. 602 cpv. 2 CC nella sua capacità di agire, specialmente nei rapporti con terzi. Per questo motivo la nomina di un rappresentante degli eredi non s’impone.