Due premesse formali per la nomina di un rappresentante degli eredi, vale a dire l’esistenza di una comunione ereditaria e la richiesta di nominare un rappresentante della stessa, sono sì adempite. Ciò non vale però per l’ulteriore presupposto formale, ossia quello che per la successione non può già esserci un’amministrazione omogenea. Certo, nel concreto caso non è stato designato né un esecutore testamentario, né un amministratore ufficiale. Tuttavia l’eredità non è senza amministrazione, poiché i fondi agricoli sono coltivati da B. e C. sbriga la contabilità dell’azienda agricola. Questi due eredi esercitano quindi il potere amministrativo legale sulla successione.