Per dottrina e giurisprudenza la domanda di nominare un rappresentante degli eredi è di regola accolta, se una razionale conservazione ed amministrazione dell’eredità è impossibile o notevolmente ostacolata, p. es. in caso d’assenza di eredi, d’incapacità degli stessi d’amministrare la successione o di prendere una decisione unanime, di dissidi tra gli eredi come pure in generale d’incapacità d’agire della comunione ereditaria. L’autorità deve valutare gli interessi dell’eredità nell’insieme, non gli interessi di singoli eredi ed esaminare oggettivamente se il provvedimento è necessario.