2.2 Dal profilo materiale dal tenore dell’art. 602 cpv. 3 CC, che è una disposizione facoltativa, si deduce che non v’è in ogni caso il diritto alla nomina di una rappresentanza della comunione ereditaria. L’autorità, godendo di un certo potere discrezionale, deve esaminare se sono adempite le rispettive premesse, dalla legge esplicitamente non indicate. Per dottrina e giurisprudenza la domanda di nominare un rappresentante degli eredi è di regola accolta, se una razionale conservazione ed amministrazione dell’eredità è impossibile o notevolmente ostacolata, p. es.