Colla nomina di un rappresentante devono essere eliminate le manchevolezze, che risultano dall’amministrazione della successione per il tramite di eredi non unanimi. Questo scopo è già raggiunto se l’amministrazione dell’eredità è stata affidata ad un esecutore testamentario o se è stata ordinata un’amministrazione ufficiale. Esiste quindi già un potere amministrativo legale, non v’è più spazio per la nomina di un’(ulteriore) rappresentante degli eredi, poiché le sue competenze spettano già all’esecutore testamentario rispettivamente all’amministratore dell’eredità (Schaufelberger, Basler Kommentar ZGB II, 3. Aufl. 2007, Art. 602 N. 45; Rivista ticinese di diritto [RtiD] II-2008, no. 27c).