{"Signatur": "GR_KG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2010-07-16", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_002_ERZ-2010-136_2010-07-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/ERZ_2010_136_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea35585e4ba0fb6ea75857c35502f7afcfc4c4cd6106fc0bd562cd3d61bd04fbe0a58f9e45b85b0b7be9fbfbc559f630928da91ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea35585e4ba0fb6ea75857c35502f7afcfc4c4cd6106fc0bd562cd3d61bd04fbe0a58f9e45b85b0b7be9fbfbc559f630928da91ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ERZ_2010_136", "Checksum": "92ba82df54960c33adf7303cc9175710"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ERZ 2010 136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Einzelrichter 16.07.2010 ERZ 2010 136"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Giudice unico 16.07.2010 ERZ 2010 136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Einzelrichter"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Einzelrichter"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Giudice unico"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "nomina di un rappresentante degli eredi | ZGB Erbrecht"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 03:24:14", "Checksum": "380b852ccb5bb3567e6ab4005d5f9cd5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Giudice unico 16.07.2010 ERZ 2010 136\nRegesto:\nnomina di un rappresentante degli eredi | ZGB Erbrecht\n\n2. Ai sensi dell’art. 602 cpv. 1 e 2 CC i membri di una comunione ereditaria\nformano una comunione a mani riunite e dispongono in comune dei diritti inerenti\nalla successione, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d’amministrazione\nconferite per contratto o per legge. Questo principio dell’unanimità può facilmente\navere per conseguenza l’incapacità di agire della comunione ereditaria,\nsegnatamente se i membri della stessa non possono accordarsi o se sussistono\ndelle difficoltà ad incontrare il favore di un erede. Giusta l’art. 602 cpv. 3 CC a\nrichiesta di un coerede l’autorità competente può quindi nominare alla comunione\nereditaria un rappresentante fino alla divisione dell’eredità.\n\npagina 3 — 7\n2.1 Sotto l’aspetto formale presupposti per ordinare una rappresentanza degli\neredi è innanzitutto - ciò che risulta già dal tenore della citata disposizione - che\ndevono esserci una comunione ereditaria e la richiesta di almeno uno degli eredi\ndi nominare un rappresentante degli stessi. Un’ulteriore premessa formale per\ndesignare una rappresentanza è che la successione non deve già essere\nsottoposta ad un’amministrazione omogenea. Colla nomina di un rappresentante\ndevono essere eliminate le manchevolezze, che risultano dall’amministrazione\ndella successione per il tramite di eredi non unanimi. Questo scopo è già raggiunto\nse l’amministrazione dell’eredità è stata affidata ad un esecutore testamentario o\nse è stata ordinata un’amministrazione ufficiale. Esiste quindi già un potere\namministrativo legale, non v’è più spazio per la nomina di un’(ulteriore)\nrappresentante degli eredi, poiché le sue competenze spettano già all’esecutore\ntestamentario rispettivamente all’amministratore dell’eredità (Schaufelberger,\nBasler Kommentar ZGB II, 3. Aufl. 2007, Art. 602 N. 45; Rivista ticinese di diritto\n[RtiD] II-2008, no. 27c).\n\n2.2 Dal profilo materiale dal tenore dell’art. 602 cpv. 3 CC, che è una\ndisposizione facoltativa, si deduce che non v’è in ogni caso il diritto alla nomina di\nuna rappresentanza della comunione ereditaria. L’autorità, godendo di un certo\npotere discrezionale, deve esaminare se sono adempite le rispettive premesse,\ndalla legge esplicitamente non indicate. Per dottrina e giurisprudenza la domanda\ndi nominare un rappresentante degli eredi è di regola accolta, se una razionale\nconservazione ed amministrazione dell’eredità è impossibile o notevolmente\nostacolata, p. es. in caso d’assenza di eredi, d’incapacità degli stessi\nd’amministrare la successione o di prendere una decisione unanime, di dissidi tra\ngli eredi come pure in generale d’incapacità d’agire della comunione ereditaria.\nL’autorità deve valutare gli interessi dell’eredità nell’insieme, non gli interessi di\nsingoli eredi ed esaminare oggettivamente se il provvedimento è necessario.\nAnche se vi sono motivi della suddetta specie, ad una richiesta di nominare un\nrappresentante non deve essere dato corso in ogni caso. È giusto che questo\nprovvedimento è indicato, se sussistono litigi tra gli eredi. Affinché la designazione\ndi un rappresentante si lasci giustificare, un simile stato deve però avere per\nconseguenza che la comunione ereditaria non è capace di tutelare i diritti verso\nl’esterno; non è compito del rappresentante degli eredi di intervenire nei loro\ndissidi interni, p. es. divergenze d’opinioni sulla strategia di coltivazione o\nsull’amministrazione della successione da adottare. Il dissenso tra gli eredi\ndev’essere in modo tale da rendere impossibile una razionale amministrazione\ndell’eredità; le differenze devono quindi impedire la conservazione e\n\npagina 4 — 7\nl’amministrazione della successione di modo che la sostanza o i redditi ordinari\ndell’eredità sono messi in pericolo (Schaufelberger, op. cit., art. 602 n. 46;\nTuor/Picenoni, Berner Kommentar, Das Erbrecht, 2. Abt., Der Erbgang, Art. 537-\n640 ZGB, 1964, Art. 602 N. 52/54; PTC 1988 no. 58 cons. 2; RtiD II-2008, no.\n27c).\n\n2.3 Nella specie i motivi addotti dal ricorrente non giustificano il provvedimento\nrichiesto.\n\nDue premesse formali per la nomina di un rappresentante degli eredi, vale a dire\nl’esistenza di una comunione ereditaria e la richiesta di nominare un\nrappresentante della stessa, sono sì adempite. Ciò non vale però per l’ulteriore\npresupposto formale, ossia quello che per la successione non può già esserci\nun’amministrazione omogenea. Certo, nel concreto caso non è stato designato né\nun esecutore testamentario, né un amministratore ufficiale. Tuttavia l’eredità non è\nsenza amministrazione, poiché i fondi agricoli sono coltivati da B. e C. sbriga la\ncontabilità dell’azienda agricola. Questi due eredi esercitano quindi il potere\namministrativo legale sulla successione. Essi possono, rispettivamente devono\ndecidere da soli i provvedimenti necessari per la conservazione, gestione e\namministrazione della successione. Contrariamente all’assunto del ricorrente le\ndecisioni a tal riguardo non devono essere prese all’unanimità. In simili\ncircostanze la comunione ereditaria non è impedita dal principio dell’unanimità ai\nsensi dell’art. 602 cpv. 2 CC nella sua capacità di agire, specialmente nei rapporti\ncon terzi. Per questo motivo la nomina di un rappresentante degli eredi non\ns’impone.\n\n"}