{"Signatur": "GR_KG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2010-07-16", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_002_ERZ-2010-136_2010-07-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/ERZ_2010_136_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea35585e4ba0fb6ea75857c35502f7afcfc4c4cd6106fc0bd562cd3d61bd04fbe0a58f9e45b85b0b7be9fbfbc559f630928da91ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea35585e4ba0fb6ea75857c35502f7afcfc4c4cd6106fc0bd562cd3d61bd04fbe0a58f9e45b85b0b7be9fbfbc559f630928da91ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ERZ_2010_136", "Checksum": "92ba82df54960c33adf7303cc9175710"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ERZ 2010 136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Einzelrichter 16.07.2010 ERZ 2010 136"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Giudice unico 16.07.2010 ERZ 2010 136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht Einzelrichter"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Einzelrichter"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Giudice unico"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "nomina di un rappresentante degli eredi | ZGB Erbrecht"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 03:24:14", "Checksum": "380b852ccb5bb3567e6ab4005d5f9cd5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Giudice unico 16.07.2010 ERZ 2010 136\nRegesto:\nnomina di un rappresentante degli eredi | ZGB Erbrecht\n\n Kantonsgericht von Graubünden\nDretgira chantunala dal Grischun\nTribunale cantonale dei Grigioni\n___________________________________________________________________________________________________\n\nRif.: Coira, 16 luglio 2010 Comunicata per iscritto il:\nERZ 10 136\n\nOrdinanza\nGiudice unico in materia civile\n\nPresidenza Brunner\nAttuario Crameri\n\nVisto il ricorso civile\n\ndi X., istante e ricorrente,\ncontro\nil decreto del Presidente del Circolo della Bregaglia del 25 maggio 2010,\ncomunicato lo stesso giorno, in re dell’istante e ricorrente nonché A. contro Y.\nrappresentata da C., B., e C. tutti opponenti e resistenti,\n\nconcernente nomina di un rappresentante degli eredi,\n\nè risultato:\nI. Fattispecie\n\nA. La vedova Y., classe _, la figlia A., _, e i figli X., _, B., _, nonchè C., _,\nformano la comunione ereditaria del fu D., decesso il _. La sostanza successoria è\ncomposta essenzialmente dall’azienda agricola del defunto padre.\n\nB. Per il tramite dell’avv. lic. iur. Ilario Bondolfi, Coira, con domanda del 2/9\nottobre 2009 X. ha chiesto al Presidente del Circolo della Bregaglia di nominare\nl’avv. Fabrizio Visinoni, St.Moritz, quale rappresentante della comunione\nereditaria. A motivo ha addotto che il rapporto fra i singoli eredi, in modo\nparticolare quello fra B. e gli altri eredi era particolarmente difficoltoso. Questo\nerede disponeva da tempo dei beni - o perlomeno di parte degli stessi - della\nmassa ereditaria. I termini e le condizioni di utilizzo non erano però mai stati\nchiariti e davano regolarmente adito a diverbi fra i singoli coeredi. Dopo il decesso\ndel de cuius singoli coeredi avevano intrapreso dei tentativi per chiarire la\nsituazione dell’eredità, proponendo anche di incaricare di comune accordo un\nlegale. Purtroppo, a seguito delle divergenze d’opinione fra i singoli coeredi, nulla\na tutt’oggi era avvenuto. A seguito di queste animosità, col passare degli anni era\nvenuta a crearsi una situazione di stallo, che non poteva essere sbloccata se non\ncon un rappresentante della comunione ereditaria, che potesse agire con una\ncerta autonomia a favore della stessa e anche gettare le basi per la divisione della\nstessa (atto 3 dell’istanza precedente [IP])\n\nCon presa di posizione del 17 ottobre 2009 la coerede A. ha ritenuto giustificata la\nnomina di un rappresentante della comunione ereditaria, mentre che al\nprovvedimento richiesto si sono opposti i coeredi Y., B. e C. (risposte del 25 e 26\nottobre 2009). A. ha affermato che alla fine di agosto 2008 aveva tentato di trovare\nuna soluzione tramite mediazione. Le divergenze d’opinione fra i coeredi erano\nperò profonde e nonostante tutta la sua buona volontà non era stata in grado di\ntrovare un denominatore comune. La documentazione era lacunosa e non\npermetteva la chiarificazione dei fatti. Il suo desiderio di visionare la contabilità\ndella comunione ereditaria non era stato adempito. Era perciò dell’avviso che la\nsituazione senza via d’uscita poteva essere risolta unicamente da una persona\nneutrale. Sempre a suo dire la chiarificazione della situazione era necessaria onde\nevitare di deteriorare ulteriormente le relazioni tra gli eredi (atto 5 IP). Y. ha\ndichiarato che lei e suo coniuge avevano nominato come segretario e persona di\nfiducia C., che questi compiva la sua mansione a sua piena soddisfazione e che\nciò doveva essere rispettato anche in futuro. Non voleva essere coinvolta in litigi\nfamiliari e in spese di avvocati nonché dell’Ufficio del Circolo della Bregaglia (atto\n\npagina 2 — 7\n8 IP). B. ha esposto che la comunione ereditaria non dava adito a problemi tali da\ndover procedere alla nomina di un rappresentante. Per amministrare i beni della\ncomunione ereditaria a disposizione della madre, anche con il suo consenso, era\nstata data procura al fratello C.. Per gli immobili agricoli da lui gestiti corrispondeva\nalla comunione ereditaria il canone d’affitto secondo la legge sugli affitti agricoli\n(atto 6 IP). C. ha confermato che su richiesta dei suoi genitori da oltre dieci anni\nevadeva la contabilità dell’azienda agricola. Durante tutti questi anni suo fratello X.\ns’era espresso più volte in modo sconcertante quanto agli affitti ed ai contratti\nagricoli stipulati dal fratello B. con suo padre. Ha inoltre detto che B. gli aveva dato\nla sua parola che per i beni appartenenti alla famiglia, eccezion fatta per quelli\ncedutigli a titolo di futura eredità, accreditava fr. 1'500.-- annui sul conto bancario\nintestato alla madre (atto 7 IP).\n\nC. Udite le parti, tranne la vedova madre, anche oralmente il 13 marzo 2010,\ncon decreto del 25 maggio 2010 il Presidente del Circolo della Bregaglia ha\nrespinto la richiesta di X. e gli ha accollato le spese di procedura di fr. 600.--.\n\nD. Contro questo decreto l’istante è insorto con ricorso del 7 giugno 2010 al\nTribunale cantonale dei Grigioni, ne ha chiesto l’annullamento ed ha riproposto la\nnomina di un rappresentante della comunione ereditaria.\n\nA. ha proposto l’accoglimento del ricorso, mentre che gli altri eredi hanno\npostulato la reiezione dello stesso.\n\nL’istanza precedente ha rinunciato a prendere posizione.\n\nII. Considerandi\n\n1. Presentato tempestivamente ed in dovuta forma (art. 9 cifra 10 e art. 12\ncpv. 1 e 3 LICC in unione coll’art. 233 cpv. 2 CPC), il ricorso è ricevibile in ordine.\n\n"}