Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza. Ingerenza di un’autorità. Nozione d’ingerenza delle autorità necessaria alla prevenzione di atti penali. Essa ricopre nel caso presente la trasmissione, nel quadro dell’assistenza giudiziaria internazionale, di informazioni concernenti le attività finanziarie di una persona anche non indiziata.