Art. 6 § 1 CEDU. Diritto a un processo equo. Campo d’applicazione materiale. La decisione dell’Ufficio federale di polizia di eseguire una domanda d’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (in casu, trasmissione di documenti e atti confiscati nelle banche) non si pronuncia sulla fondatezza di un’accusa in materia penale e neppure su una contestazione relativa a diritti e doveri di carattere civile.