Art. 6 § 1 CEDU. Diritto a un processo equo. Campo d’applicazione materiale. In una procedura d’arbitrato volontario, la responsabilità dello Stato non può essere messa in causa dall’agire degli arbitri, a meno che e nella misura in cui le giurisdizioni statali siano state chiamate a intervenire. Nel caso presente la garanzia della celerità valeva soltanto per l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sul ritardo ingiustificato del tribunale arbitrale.