Art. 3 CEDU. Divieto della tortura, delle pene e dei trattamenti inumani o degradanti. Nel caso presente, le affermazioni del richiedente l’asilo relative al suo impegno politico nel Paese d’origine e alla diserzione dall’esercito non permettono di conchiudere seriamente che il suo allontanamento verso questo Paese l’esporrebbe a un trattamento vietato.