1 Art. 3 CEDU. Divieto della tortura, delle pene e dei trattamenti inumani o degradanti. La CEDU non garantisce alcun diritto di dimora o d’asilo in uno Stato di cui l’interessato non sia cittadino, e per principio essa non regola l’estradizione. Quest’ultima dev’essere tuttavia rifiutata qualora ci siano dei motivi seri di ritenere che un individuo sarebbe sottoposto, nello Stato richiedente, a trattamenti proibiti da questa disposizione. Cid non è il caso per l’Argentina, che è una democrazia pluralista ed uno Stato di diritto che riconosce i diritti dell’uomo.